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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26230/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento di esecuzione penale in materia ambientale. A seguito di una sentenza irrevocabile di condanna di più soggetti per reati ambientali e della conseguente confisca di aree, impianti e veicoli in sequestro, il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione, aveva individuato con ordinanza le particelle catastali effettivamente da confiscare, distinguendo tra confisca totale e parziale e disponendo la restituzione ai terzi estranei delle porzioni non confiscabili. Un primo ricorso per cassazione contro tale ordinanza era stato dichiarato inammissibile per tardività per alcune terze interessate e qualificato come opposizione per altro soggetto, poi decisa con il provvedimento qui impugnato. Il ricorrente censurava quest'ultima decisione deducendo: mancato effettivo contraddittorio all'udienza camerale; omessa ricostituzione del contraddittorio dopo il decesso, durante l'incidente di esecuzione, di uno dei condannati; erronea ricostruzione dei rapporti dominicali e dell'ambito oggettivo della confisca, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse confiscato anche particelle appartenenti in parte a soggetti estranei al reato e che la questione dovesse essere rimessa al giudice civile; infine contestava l'esatta estensione della restituzione delle particelle oggetto di confisca parziale. La Corte ha però rilevato, in via preliminare e assorbente, la mancanza di uno specifico e attuale interesse del ricorrente a impugnare: egli era già stato irrevocabilmente condannato per i reati presupposto della confisca, non risultava proprietario delle aree al momento della definitività della condanna e non aveva dedotto che la confisca avesse colpito beni estranei ai reati. Anche la doglianza sul decesso del coimputato è stata ritenuta irrilevante, poiché i beni confiscati a un condannato non estraneo al reato non sarebbero comunque restituibili né al defunto né ai suoi eredi. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il difetto di interesse ad impugnare in capo al ricorrente, già irrevocabilmente condannato per i reati presupposto della confisca e non titolare, al momento rilevante, di aree utilmente rivendicabili. Le censure sul contraddittorio, sul decesso del coimputato e sull'estensione concreta della confisca sono state ritenute assorbite o comunque prive di rilevanza concreta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. n. 15 dl 2006

    richiamato come norma incriminatrice tra i reati presupposto della condanna definitiva e della confisca

  • art. 260 d.lgs. n. 15 dl 2006

    richiamato come norma incriminatrice tra i reati presupposto della condanna definitiva e della confisca

  • art. 279 d.lgs. n. 15 dl 2006

    richiamato come norma incriminatrice tra i reati presupposto della condanna definitiva e della confisca

  • art. 6 d.l. n. 172 del 2008

    richiamato come disposizione tra quelle poste a base della condanna definitiva

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    richiamato per la qualificazione dell'atto come opposizione e per il successivo ulteriore corso davanti al tribunale dell'esecuzione

  • art. 676 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere che la controversia sui beni confiscati dovesse essere devoluta al giudice civile

  • art. 263, comma 3, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 676 c.p.p. per sostenere la devoluzione al giudice civile della questione proprietaria

  • Cassa delle Ammende

    somma liquidata a titolo sanzionatorio processuale conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione relativo alla confisca obbligatoria, l'impugnazione è inammissibile se il ricorrente non prospetta un interesse attuale e concreto alla decisione, non essendo sufficiente un interesse solo astratto o la tutela di posizioni altrui.
  • Chi è già irrevocabilmente condannato per i reati presupposto della confisca non può dolersi, per difetto di interesse, dell'individuazione dei beni confiscati quando non alleghi che la misura abbia inciso su beni a lui spettanti e non riconducibili al reato.
  • Il decesso del coimputato destinatario della confisca non riapre, di per sé, il contraddittorio in favore degli eredi se i beni erano già definitivamente sottratti al patrimonio del condannato, poiché la confisca obbligatoria si è già perfezionata prima della morte.
  • Le questioni sulla titolarità di beni definitivamente confiscati non sono scrutinabili in sede di impugnazione da parte di chi non sia portatore di un concreto diritto dominicale leso; in mancanza, le doglianze restano assorbite dal difetto di interesse.
  • Quando il motivo di ricorso non incide in modo attuale sulla posizione giuridica del ricorrente, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare nel merito le ulteriori censure processuali o motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniSequestro
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiConfisca

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