Sentenza del 10/06/2016 n. 11958 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per un unico motivo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993. Contestava la conclusione secondo cui fosse illegittima, per carenza di motivazione, la tariffa TARSU differenziata applicata agli immobili destinati ad albergo rispetto a quelli adibiti a civile abitazione. La controversia riguardava l’avviso di pagamento TARSU per l’anno 2007, pari a Euro 52.898,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della società contro l’avviso. Ha ritenuto legittima la distinzione tariffaria tra alberghi e abitazioni, in ragione della maggiore capacità di produzione di rifiuti degli esercizi alberghieri, e ha escluso che la delibera comunale di determinazione delle tariffe dovesse essere specificamente motivata, trattandosi di atto amministrativo generale rivolto a una pluralità indeterminata di destinatari. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.550,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8
Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza quella domestica e quella non domestica.
La determinazione della tariffa da parte degli enti locali consente di distinguere le utenze domestiche da quelle non domestiche, purché la differenziazione sia coerente con le caratteristiche delle categorie considerate.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Delib. comunale di determinazione della tariffa di cui del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.
La delibera che determina tariffe TARSU ha contenuto generale e non deve motivare individualmente la tariffa applicata a ciascun destinatario; ciò non esclude che debba rispettare i criteri legali di classificazione e determinazione tariffaria.
Codice di procedura civile, art. 384
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Dopo la cassazione, la Corte può decidere direttamente il merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia TARSU, è in linea di principio legittimo applicare tariffe diverse a categorie di utenza diverse, inclusi alberghi e abitazioni, quando la classificazione riflette una diversa capacità potenziale di produzione dei rifiuti.
- La maggiore produzione di rifiuti attribuita agli alberghi può fondarsi su un dato di comune esperienza; il carattere stagionale dell’attività non rende di per sé illegittima la tariffa, potendo eventualmente rilevare per specifiche riduzioni previste dall’ente.
- La delibera comunale che determina tariffe TARSU, in quanto atto amministrativo generale, non richiede una motivazione individualizzata per ciascuna categoria o contribuente. La differenziazione tariffaria resta comunque soggetta ai criteri legali applicabili.
- Se, accolto il ricorso per cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la controversia nel merito.
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