Ordinanza n. 67/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 22.10.2024 n. 987/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, del 22 ottobre 2024. Il TAR ha rilevato che la documentazione digitale depositata a corredo del ricorso, comprendente la sentenza da ottemperare, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della notificazione, non risultava presente nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né era altrimenti visualizzabile. Ha inoltre rilevato che l'omesso deposito, nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, del provvedimento da eseguire e della documentazione allegata costituisce motivo di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio. Prima di assumere una decisione definitiva, il Collegio ha ritenuto di dover concedere il termine previsto dall'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha ancora dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha disposto il rinvio della trattazione alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, concedendo alle parti un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. per interloquire sulla possibile inammissibilità derivante dall'omesso o non verificabile deposito telematico della sentenza da ottemperare e dei documenti comprovanti il passaggio in giudicato e la notificazione. La questione è rilevabile d'ufficio.
Norme richiamate
Il giudice deve consentire alle parti di interloquire, mediante assegnazione di un termine, su una questione rilevata d'ufficio potenzialmente decisiva per il giudizio.
art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.
Il mancato deposito del provvedimento da ottemperare e dei documenti a corredo nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico può determinare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare in modo correttamente accessibile nel sistema informatico della Giustizia amministrativa il provvedimento di cui chiede l'esecuzione e la documentazione necessaria a dimostrarne il passaggio in giudicato e la notificazione; la mera indicazione o produzione non visualizzabile dei documenti può integrare un'omissione rilevante ai fini dell'ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per omesso deposito telematico del giudicato e dei relativi documenti è rilevabile d'ufficio; prima di dichiararla, il giudice deve sottoporre la questione alle parti assegnando un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
Come è indicizzato
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