Cassazione Penale, Ordinanza n. 01392/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18/04/2024, contestando il diniego della sostituzione della pena detentiva. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulava un motivo generico e manifestamente infondato: la Corte di merito aveva infatti motivato in modo non manifestamente illogico sull'insussistenza dei presupposti per concedere la sostituzione della pena. Il testo non indica i fatti di reato originariamente contestati né il contenuto specifico della condanna, salvo il tema del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non determinata senza colpa, segue la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. Il provvedimento ribadisce che la censura sulla mancata sostituzione della pena non può limitarsi a un rilievo generico se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogica.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti aver proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una doglianza generica o manifestamente infondata contro una motivazione del giudice di merito che sia non manifestamente illogica.
- La censura sulla mancata sostituzione della pena detentiva richiede una specifica critica ai presupposti valutati dal giudice di merito; non è sufficiente una contestazione assertiva o meramente riproduttiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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