Ordinanza n. 33/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1133/2024 del Tribunale di Bologna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata dimostrazione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1133/2024 e del pagamento delle spese liquidate dal TAR con sentenza n. 907/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1133/2024 del Tribunale di Bologna, chiedendo, in sostanza, l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo di pagamento posto a carico dell’Amministrazione. Il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire documentazione relativa al pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario in favore del professore, comprese le spese legali, nonché delle spese legali liquidate dalla sentenza del TAR n. 907 del 30 luglio 2025. In alternativa, alla scadenza del termine assegnato, l’Amministrazione dovrà trasmettere una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, indicando il funzionario responsabile del ritardo.
La decisione
Il Presidente del TAR ha disposto incombenti istruttori, senza definire il giudizio di ottemperanza. Ha ordinato all’Amministrazione di trasmettere entro 60 giorni copia dei provvedimenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle somme e delle spese legali, oppure, nei successivi 30 giorni, una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento e sull’identità del funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti dovranno essere curati dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o da un funzionario delegato, con facoltà di subdelega a dirigente o funzionario esperto. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo e trasmessa al TAR entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza e le sentenze rilevanti al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e alle parti.
Norme richiamate
Richiamato dal TAR quale base normativa, unitamente all’art. 65, comma 3, c.p.a., per gli incombenti istruttori disposti.
Richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal Presidente del TAR per acquisire documentazione e una relazione dall’Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione dipende dalla verifica dell’avvenuto pagamento di somme e spese liquidate da sentenze del giudice ordinario e amministrativo, il giudice può ordinare all’Amministrazione di produrre la documentazione comprovante l’adempimento.
- Qualora l’Amministrazione non possa dimostrare il pagamento entro il termine assegnato, può esserle imposto di depositare una relazione dettagliata sulle ragioni dell’inadempimento e di indicare il funzionario responsabile del ritardo.
- Gli adempimenti istruttori necessari per verificare l’esecuzione del giudicato possono essere posti a carico del dirigente dell’ufficio competente, con facoltà di delega e subdelega a funzionari o dirigenti dotati di adeguata esperienza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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