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Sentenza

Sentenza n. 16869/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”. - degli allegati al predetto decreto e in particolare dell'allegato A - Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano allegato al Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14 dicembre 2022; - del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, pubblicato in data 15 settembre 2022 in GURI, “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”; - del decreto 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146) (GU Serie Generale n.251 del 26-10-2022)”; - del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. (23G00042) (GU Serie Generale n.76 del 30-03-2023)”, art. 8 co. 3: “Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all''articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell''importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l''obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis”. - dell'istanza di riscontro alla richiesta di accesso agli atti “pay back Dispositivi medici DM 6.7.2022” notificata alla società ricorrente in data 15/16 dicembre 2022 con la quale è stato comunicato il link per l'accesso al modello CE per i singoli atti di interessi, nonché l'accesso agli atti delle singole Aziende Sanitarie di certificazione della spesa e mediante la quale è stato comunicato alla società ricorrente la pubblicazione del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022; - dell'istanza di riscontro alla richiesta di accesso agli atti “pay back dispositivi medici DM 6.7.2022, ai sensi della legge 241/1990” notificata alla società ricorrente in data 13.1.2023 mediante la quale è stato comunicato il link per avere accesso al modello CE per i singoli atti di interesse, agli atti delle singole aziende sanitarie di certificazione della spesa e mediante la quale è stato comunicato che al medesimo sito web era stato pubblicato il prospetto analitico degli importi di payback dovuti a carico di ciascuna azienda fornitrice distinto per anno di interesse; - della comunicazione di avvio del procedimento “ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascun degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, notificata alla società ricorrente in data 14 novembre 2022; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto, nonché degli atti normativi, presupposti, connessi e conseguenti a quelli sopra richiamati; Si domanda in via subordinata di voler esperire rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE, affinché la stessa si pronunci sul seguente quesito: “Dica codesta Ecc.ma Corte di Giustizia se i generali principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, da un lato, e gli artt. 16, 41 e 52 della Carta di Nizza, dall''altro, ostino ad una normativa nazionale, come quella delineata dall''art. 18 del decreto legge n. 115/2022 che in concreto impone ex post , sette anni dopo, alle aziende di concorrere al ripianamento dello sfondamento del tetto complessivo della spesa pubblica per le forniture mediche relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.

Giustizia amministrativa202313015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche che ha individuato l'impresa e quantificato la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti del 6 luglio e 6 ottobre 2022 e gli ulteriori atti statali connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto regionale di ripiano per le annualità 2015-2018 e gli atti statali presupposti, deducendo: illegittimità costituzionale del meccanismo di payback per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, degli artt. 3, 41, 42, 53 e 97 Cost., nonché degli artt. 42 e 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE; contrasto con i principi eurounitari di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione e con gli artt. 16 e 52 della Carta; illegittimità dell’art. 8, comma 3, d.l. 34/2023; violazione dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, eccesso di potere e ingiustizia manifesta. Ha contestato che il tetto regionale fosse stato fissato solo nel 2019, lamentando l’imprevedibilità dell’onere, la lesione dell’affidamento e l’alterazione dell’equilibrio economico delle forniture; ha inoltre denunciato genericità delle linee guida, mancata distinzione tra costo dei dispositivi e costo dei servizi, violazione del contraddittorio e difetto di istruttoria, errori e difetto dei presupposti, nonché duplicazione o indebita traslazione dell’IVA per il computo del fatturato al lordo dell’imposta. In memoria ha sostenuto che le proprie forniture non integrassero vendite di dispositivi medici rilevanti ai fini del ripiano. In via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità del sistema con i principi di uguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione, libertà d’impresa e tutela dell’affidamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda di annullamento del decreto della Regione Marche n. 52/2022, in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che l’attività regionale sia interamente vincolata e meramente ricognitiva, tecnico-contabile e riepilogativa: la Regione non determina il tetto, non certifica lo sforamento né sceglie la quota, ma individua le imprese e applica al fatturato la percentuale stabilita dalla legge. Ne deriva, tra impresa e Regione, un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, nel quale l’impresa vanta un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo; la controversia sull’atto applicativo appartiene quindi al giudice ordinario. La causa può essere riassunta davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il TAR ha invece respinto nel merito le censure contro i decreti ministeriali e gli altri atti statali presupposti. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha giudicato ragionevole e proporzionato il meccanismo e ha escluso le dedotte lesioni costituzionali e dell’affidamento. Ha inoltre rilevato che il sistema era previsto dal 2015, che il tetto nazionale del 4,4% era conoscibile e che nel 2019 il tetto regionale è stato fissato nella stessa misura; l’obbligo di ripiano costituiva quindi un rischio contrattuale prevedibile e non modificava i singoli contratti o gli esiti delle gare. Il fatturato è un indice non arbitrario della dimensione economica dell’impresa e il payback è un contributo solidaristico, non un prelievo sul reddito o un tributo; il calcolo al lordo dell’IVA costituisce il parametro legale di riparto, non una nuova applicazione dell’imposta. Le censure sulla contabilizzazione di servizi insieme ai dispositivi e sul contraddittorio procedimentale non invalidano gli atti ministeriali: gli eventuali errori contabili aziendali non sono imputabili a tali atti e le garanzie partecipative della l. 241/1990 non si applicano agli atti amministrativi generali. Il rinvio alla CGUE è stato negato perché non è emerso un concreto contrasto con il diritto UE; l’art. 41 della Carta, nei termini prospettati, non costituisce un autonomo parametro di legittimità per l’attività delle amministrazioni nazionali. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La causa potrà essere riassunta, ex art. 11, comma 2, del cod. proc. amm., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015

    il comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015 ha «attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di: - verificare la documentazione contabile sulla cui base il decreto ministeriale ha certificato il superamento del tetto di spesa regionale, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale; - definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno; - imporre alle stesse il pagamento della quota di ripiano a cui ciascuna di esse deve concorrere; - procedere all’iscrizione in bilancio del relativo credito»;

    Per gli anni in esame le Regioni svolgono compiti applicativi predeterminati: verificano i dati contabili, individuano le aziende e applicano le quote di ripiano, senza determinare il tetto o certificare il suo superamento. Il fatturato rilevante è computato al lordo dell’IVA e la quota individuale deriva dall’incidenza percentuale del fatturato dell’azienda sulla spesa regionale.

  • art. 13 l. 241/1990

    Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale e al difetto di istruttoria, deve rilevarsi che tali censure attengono al procedimento di adozione del decreto regionale e non ai decreti ministeriali impugnati, rispetto ai quali — avendo questi natura di atti amministrativi generali — non trovano applicazione le garanzie partecipative di cui al Capo III della l. n. 241 del 1990, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

    Le garanzie partecipative del Capo III della l. 241/1990 non si applicano agli atti amministrativi generali ministeriali impugnati; le eventuali doglianze sul procedimento regionale non ne determinano l’illegittimità.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023

    Tale pronuncia costituisce un elemento rilevante nella valutazione delle censure eurounitarie, senza tuttavia esaurire, in astratto, ogni questione interpretativa concernente il diritto dell'Unione. Nel caso in esame, non emerge però un contrasto concreto con le disposizioni eurounitarie invocate che renda necessario il rinvio alla CGUE.

    La disciplina legislativa sopravvenuta e il relativo assetto del payback non impongono, nel caso concreto, un rinvio pregiudiziale: la richiesta è stata respinta perché non è stato individuato un contrasto concreto con il diritto UE.

  • art. 267 TFUE

    Nel caso in esame, non emerge però un contrasto concreto con le disposizioni eurounitarie invocate che renda necessario il rinvio alla CGUE.

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando, sulla base delle censure proposte, non emerge un concreto contrasto tra la disciplina nazionale applicata e le disposizioni eurounitarie invocate.

Massime di principio

  • La controversia sulla quantificazione della quota individuale di payback risultante dall’atto regionale applicativo appartiene al giudice ordinario quando la Regione svolge un’attività interamente vincolata e meramente tecnico-contabile, senza esercitare un potere autoritativo: l’impresa vanta un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’obbligazione patrimoniale.
  • Nel meccanismo di payback dei dispositivi medici, le Regioni non determinano il tetto di spesa né certificano il suo superamento, ma verificano i dati contabili e individuano le aziende e gli importi dovuti applicando criteri e percentuali predeterminati dalla legge e dagli atti statali.
  • La previsione legislativa, sin dal 2015, del tetto di spesa e dell’obbligo di concorrere al ripiano rende l’onere ex post un rischio contrattuale conoscibile dagli operatori del settore; la successiva attuazione del meccanismo non lede, per ciò solo, l’affidamento delle imprese né altera i singoli contratti di fornitura.
  • Il fatturato costituisce un parametro ragionevole per ripartire il contributo di ripiano in quanto indice della dimensione economica dell’apporto dell’impresa al mercato delle forniture al servizio sanitario; il calcolo al lordo dell’IVA è il criterio legale di misurazione e non comporta una nuova applicazione dell’imposta.
  • Le garanzie partecipative del Capo III della l. 241/1990 non si applicano agli atti amministrativi generali ministeriali; le contestazioni relative al procedimento dell’atto regionale applicativo non si estendono, per tale ragione, agli atti statali presupposti.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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