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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18418/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un appaltatore per il pagamento di Euro 34.153,00, oltre interessi, quale residuo prezzo di un appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile. Il committente propose opposizione deducendo la mancanza di prova del credito, la genericità delle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione e la presenza di vizi delle opere, con domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. Il tribunale rigettò l'opposizione; la corte d'appello, invece, accolse parzialmente l'appello del committente e rigettò la domanda di pagamento del corrispettivo residuo, confermando però il rigetto della domanda risarcitoria. In cassazione l'appaltatore ha dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la sentenza considerato che il committente, pur contestando il pagamento, aveva impostato la difesa su vizi incompatibili con il disconoscimento dell'esecuzione dei lavori; errata esclusione della valenza probatoria delle fatture accettate; violazione dell'art. 1372 c.c. per avere la sentenza, a suo dire, trasformato un appalto a corpo in appalto a misura; violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi relativi al preventivo e agli stati di avanzamento; omesso esame e motivazione contraddittoria circa l'esecuzione e l'accettazione delle opere. La Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il quinto motivo, assorbendo gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello fosse incorsa nella violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato le difese del committente, logicamente incompatibili con il disconoscimento dell'esecuzione dei lavori, e in un vizio motivazionale per aver affermato, da un lato, la necessità di rendere intellegibili i prezzi unitari e, dall'altro, la mancanza di computo metrico e l'aggiudicazione sulla base di un mero preventivo, senza trarne le conseguenze sul tipo di appalto e sul criterio di determinazione del corrispettivo. Sono stati dichiarati assorbiti il primo, il terzo, il quarto e il sesto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte non accoglie il motivo specifico su questo profilo, ma interviene su altri vizi di motivazione e di valutazione delle allegazioni processuali

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte afferma che i fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi quando l'altra parte svolga difese logicamente incompatibili con la volontà di negarli; nella specie, l'allegazione di vizi delle opere valeva come riconoscimento della loro esecuzione

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente quale parametro di corretta valutazione delle prove, ma il motivo corrispondente è stato assorbito

  • art. 1372 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa indebita variazione del prezzo contrattuale; il relativo profilo è stato assorbito

  • art. 1667 c.c.

    richiamato incidentalmente dalla Corte per osservare che, se il corrispettivo non è determinato dalle parti, esso va calcolato secondo tariffe, usi o dal giudice

Massime di principio

  • Le difese di una parte possono integrare una non contestazione sostanziale del fatto allegato dalla controparte quando siano logicamente incompatibili con la negazione di quel fatto; in particolare, chi deduca vizi dell'opera compiuta riconosce, di regola, che l'opera sia stata eseguita.
  • In tema di appalto, il giudice deve prima accertare se le parti abbiano pattuito un corrispettivo a corpo oppure a misura, poiché tale qualificazione incide sul metodo di determinazione del prezzo residuo e sulla rilevanza di preventivi, stati di avanzamento e quantità effettivamente eseguite.
  • La motivazione è viziata quando afferma la necessità di indicare prezzi unitari in un contesto in cui gli stessi elementi istruttori richiamati dalla sentenza depongono per un appalto a corpo e perciò esigono un diverso criterio di accertamento del credito.
  • Ai fini dell'accertamento del residuo corrispettivo dell'appaltatore, una volta riconosciuta l'esecuzione dei lavori, il giudice deve verificare se le opere siano già state integralmente pagate e, in difetto, determinare l'importo ancora dovuto sulla base del titolo contrattuale effettivamente pattuito.
  • La mancata contestazione del prezzo globale, unita alla produzione di allegazioni e iniziative processuali centrate sui vizi dell'opera, può assumere rilievo probatorio nel senso di confermare l'avvenuta esecuzione dei lavori e di spostare il tema decisorio sulla quantificazione del corrispettivo residuo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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