Cassazione Penale, Sentenza n. 11741/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per tre anni (con obbligo di soggiorno e cauzione), deducendo violazione di legge in relazione alla sussistenza e, in particolare, all'attualità della pericolosità sociale ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. d) e 1, lett. c) del d.lgs. n.159/2011
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il decreto impugnato contenesse una motivazione adeguata e non meramente apparente, avendo richiamato elementi concreti a fondamento della pericolosità sociale: misure cautelari (custodia in carcere nel giugno 2019 per delitti ex artt. 73 e 74 TU stupefacenti, con indagini che evidenziavano la pericolosità dell'associazione e fatti di violenza), condanne definitive per detenzione/cessione di stupefacenti e per detenzione di armi clandestine, precedenti applicazioni della sorveglianza speciale (2007, aggravata nel 2012) e la persistente contestazione associativa con sentenza di condanna di appello del 14/11/2022. Le censure del ricorrente sono state giudicate generiche e insufficienti a dimostrare una violazione di legge o una mancanza di motivazione capace di determinare un esito opposto. Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)
art. 4, comma 1, lett. d) e art. 1, lett. c)
Le norme regolano i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione e la nozione di 'pericolosità sociale' e 'attualità'; la Corte richiama che la verifica della sussistenza e attualità della pericolosità si fonda su elementi concreti e attuali di pericolosità e che la cassazione è ammessa solo per violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente
Testo Unico stupefacenti (TU Stup.)
I reati di detenzione e cessione di stupefacenti e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sono stati richiamati come fatti idonei a dimostrare la pericolosità sociale; condotte di questo tenore, se attuali e acclarate, consolidano il presupposto per la misura di prevenzione
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 (Mulè)
Principio secondo il quale il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge, includendo la motivazione inesistente o meramente apparente; la motivazione è insufficiente se omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo che, singolarmente considerato, avrebbe potuto determinare un esito opposto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è molto limitato: ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della totale assenza o apparenza di motivazione; argomentazioni generiche non bastano.
- Per comprovare l'"attualità" della pericolosità sociale è sufficiente una valutazione fondante su elementi concreti e recenti (misure cautelari, procedimenti in corso, condanne definitive, precedenti aggravamenti della sorveglianza speciale).
- Se il provvedimento motivi esplicitamente su fatti gravi e documentati (reati di droga, associazione, violenza, precedenti e violazioni di prescrizioni), è difficile per la cassazione contestarne la fondatezza senza mostrare un errore di diritto specifico o l'omissione di un elemento decisivo.
- Non è efficace sostenere che si sarebbe dovuto attendere il deposito delle motivazioni di una sentenza successiva, salvo dimostrare in modo specifico come quelle motivazioni, una volta depositate, avrebbero mutato concretamente il giudizio sulla pericolosità.
- Rischio di condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; quindi è necessario un preliminare controllo rigoroso della fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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