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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07680/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, dei compensi corrisposti dalla società ai professionisti che avevano operato durante il periodo di amministrazione giudiziaria dopo la revoca del sequestro di prevenzione. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo che le prestazioni fossero state rese a vantaggio della società ("collaboratori"), non dell'Amministrazione giudiziaria ("coadiutori"). La società ha impugnato sostenendo che i contratti e le fatture dimostravano che i professionisti erano stati nominati e avevano operato quale "coadiutori" dell'Amministrazione giudiziaria, e che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la documentazione difensiva, incorrendo in travisamento della prova e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse viziato da motivazione apparente e omissione di confronto con documenti potenzialmente decisivi. La Corte ha riaffermato il principio secondo cui i compensi dei "coadiutori" dell'amministrazione giudiziaria sono a carico dell'Erario, mentre gli onorari dei "collaboratori" della gestione aziendale gravano sui costi di gestione (con possibilità di recupero da parte dello Stato se anticipate). Ha quindi annullato il decreto del Tribunale e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro affinché riesamini le produzioni documentali e determini correttamente la qualificazione e la destinazione delle prestazioni.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 42, comma 3

    Norma richiamata quale base per l'istanza di rimborso dopo la revoca del sequestro di prevenzione; consente la proposizione di istanze di rimborso delle somme anticipate per la gestione durante l'amministrazione giudiziaria.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 4

    Rilevata nella motivazione in relazione alla qualifica attribuita dal Giudice delegato ai professionisti come "coadiutori" dell'Amministrazione giudiziaria; la qualifica formale attribuita dal giudice delegato è elemento rilevante per la distinzione tra spese a carico dell'Erario e oneri di gestione.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 24556 del 21/05/2024 (Brancato, Rv. 286550-01)

    Principio consolidato secondo cui le spese per coadiutori, funzionali al munus publicum dell'amministratore giudiziario, sono a carico dell'Erario; le spese per collaboratori destinati a conservazione/redditività sono oneri di gestione.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 2525 del 18/06/2020 (Mulè, Rv. 279284)

    Richiamata per affermare che la violazione di legge si integra anche quando la motivazione è inesistente o meramente apparente o omette di confrontarsi con elementi decisivi; principio applicato per censurare la motivazione del Tribunale.

Massime di principio

  • Distinguere sempre la qualifica formale e la funzione sostanziale: la qualifica di "coadiutore" attribuita dall'Amministrazione giudiziaria o dal Giudice delegato tende a far gravare i relativi compensi sull'Erario; le prestazioni rivolte alla conservazione e redditività aziendale sono generalmente oneri di gestione a carico della società.
  • La parte che chiede il rimborso deve provare in modo documentato e congruente che i professionisti sono stati nominati o hanno operato in qualità di coadiutori dell'Amministrazione giudiziaria (atti di nomina, contratti, incarichi distinti, fatture che indicano la prestazione per l'amministrazione).
  • Il Tribunale è tenuto a motivare in modo concreto il superamento della qualifica formale e a confrontarsi con tutta la documentazione probatoria: una motivazione apparente o la mancata valutazione di elementi decisivi è motivo di annullamento in Cassazione.
  • In dubbio, la ricostruzione che evidenzi incarichi formalmente conferiti dall'Amministrazione giudiziaria o dal Giudice delegato e la descrizione delle prestazioni a favore dell'amministrazione favoriscono la loro imputazione all'Erario; al contrario, prestazioni chiaramente rivolte alla gestione economica aziendale implicano oneri di gestione a carico della società.
  • Se lo Stato anticipa oneri che risultano essere costi di gestione, conserva il diritto di recupero su chi debba effettivamente sostenerli; pertanto va valutata anche la posizione erariale in caso di anticipazione.

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