Cassazione Penale, Ordinanza n. 31416/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna pronunciata in appello per il reato permanente contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato contro il patrimonio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non le aveva applicate senza adeguata giustificazione. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la causa di non punibilità avrebbe dovuto trovare applicazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alle attenuanti generiche, la motivazione di merito era congrua e logicamente coerente, potendo il diniego essere fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi e sui precedenti penali; quanto all'art. 131-bis c.p., la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la particolare tenuità poiché il reato contestato era permanente e la causa di non punibilità non è configurabile finché la permanenza non sia cessata.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato sia permanente e la permanenza non sia ancora cessata.
Sono richiamati come base della contestazione; il reato è qualificato dalla Corte come reato permanente.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia una motivazione congrua e non illogica; non è necessario individuare specifici elementi negativi, potendo bastare anche la sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
- I precedenti penali dell'imputato possono essere valorizzati in senso ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è configurabile nei reati permanenti finché la permanenza non sia cessata.
- In sede di legittimità, i motivi che si limitano a riproporre censure già superate da una motivazione di merito congrua e conforme ai principi consolidati sono manifestamente infondati e conducono all'inammissibilità del ricorso.
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