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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21981/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo riguardava, deducendo un unico motivo articolato in due censure. La prima censura riguardava la pretesa omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio: il ricorrente sosteneva che la mancata notifica integrasse una nullità tale da incidere sulla validità del giudizio. La seconda censura riguardava l'asserita inosservanza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 552, comma 3, c.p.p. per la citazione diretta a giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima doglianza manifestamente infondata, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato l'effetto sanante derivante dalla nomina del difensore fiduciario effettuata dall'imputato, trattandosi comunque di nullità di ordine generale a regime intermedio e non di nullità assoluta e insanabile. Ha inoltre ritenuto la seconda doglianza non deducibile in sede di legittimità perché non proposta come motivo di appello, neppure potendo rilevare una generica menzione nei motivi di gravame poi specificata solo in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 179 c.p.p.

    La nullità assoluta e insanabile della notificazione della citazione ricorre solo se la notificazione sia del tutto omessa oppure eseguita in forme tali da non consentire la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; non ricorre invece quando vi sia soltanto violazione delle modalità di esecuzione.

  • art. 184 c.p.p.

    Alle irregolarità della notificazione che non integrano nullità assoluta si applica la sanatoria della nullità di ordine generale a regime intermedio.

  • art. 552, comma 3, c.p.p.

    La dedotta inosservanza del termine di 60 giorni per la citazione diretta non è deducibile in cassazione se non è stata specificamente proposta con i motivi di appello.

Massime di principio

  • In materia di notificazione del decreto di citazione a giudizio, la nullità assoluta e insanabile sussiste solo quando la citazione sia stata totalmente omessa o sia stata notificata con modalità del tutto inidonee a garantire la conoscenza effettiva dell'atto; le mere irregolarità esecutive rientrano invece tra le nullità a regime intermedio sanabili.
  • La nomina del difensore fiduciario può avere effetto sanante rispetto a vizi della notificazione della citazione, quando risulti comunque raggiunta la finalità conoscitiva dell'atto.
  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove che non abbiano formato oggetto di specifico motivo di appello; la loro eventuale enunciazione solo generica nei motivi di gravame non basta a renderle proponibili per la prima volta in cassazione.
  • Quando i motivi di ricorso sono inammissibili, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo quanto disposto nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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