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Sentenza

Sentenza n. 12821/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202515925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente il beneficio economico di euro 2.000,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 3457/2025, deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di attribuirgli il beneficio economico di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza e l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione della sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che, quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Ritenendo non dimostrata l'esecuzione del titolo e considerando l'assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, ha condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento del conseguente obbligo conformativo gravante sulla pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR, inclusa la condanna all'esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al relativo comando.
  • Quando il giudizio di ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione documentata dell'inadempimento del titolo giudiziale, l'amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione; la mancata produzione di chiarimenti può condurre all'accertamento dell'inottemperanza.
  • In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente e, se necessario, di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente con la pronuncia di ottemperanza, potendo essere richiesta e disposta successivamente in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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