Cassazione Penale, Ordinanza n. 04585/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati a lui addebitati. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica per indeterminatezza, perché non esponeva gli elementi specifici posti a base dell'assunto difensivo e, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta, non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto. Il motivo è stato ritenuto anche generico per difetto di specificità, in quanto privo di correlazione con le ragioni della decisione di merito.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve contenere requisiti di specificità e indicare in modo chiaro e determinato gli elementi alla base della censura; in difetto, il ricorso è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se formulato in modo generico e indeterminato, senza individuare gli specifici punti della decisione impugnata censurati e senza correlazione tra le ragioni della sentenza e quelle dell'impugnazione.
- La specificità del ricorso richiede una critica effettiva e puntuale della motivazione di merito; non è sufficiente una contestazione apodittica del giudizio di responsabilità.
- Quando il ricorso non consente al giudice di legittimità di comprendere con precisione le doglianze e di esercitare il sindacato richiesto, deve essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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