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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34383/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura di prevenzione (sorveglianza speciale e confisca di prevenzione) applicata ad Ascione. Il ricorrente deduceva che la misura era fondata, in via esclusiva o prevalente, sulla nozione di pericolosità generica dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. nn. 24 e 25/2019) con riguardo all'art. 4 comma 1 lett. c) e, quindi, doveva essere revocata; contestava inoltre la mancata verifica, da parte del giudice della revoca, dell'autonomia e autosufficienza del titolo di pericolosità fondato sull'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159/2011 (per la condotta e il tenore di vita che facciano ritenere che il soggetto viva, anche in parte, dei proventi illeciti) e denunciava violazioni di garanzie costituzionali e convenzionali (artt. 42 e 25 Cost., art. 1 Protocollo Aggiuntivo alla CEDU) con riferimento alla prevedibilità e alla tutela della proprietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello di Perugia avesse correttamente applicato i principi di diritto consolidati dalla giurisprudenza (tra cui la pronuncia a sezioni unite n. 3513/2021), verificando che la misura non era fondata in via esclusiva sulla fattispecie di pericolosità generica ora dichiarata incostituzionale, ma anche su elementi di fatto autonomi riconducibili all'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159/2011 (condotta e tenore di vita compatibili con il vivere, almeno in parte, di proventi illeciti). La Corte ha confermato che il giudice di prevenzione può valorizzare elementi probatori e indizi tratti dai procedimenti penali e ha ritenuto che, nel caso concreto, vi fossero sufficienti riscontri (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, indagini bancarie e perizie economico-patrimoniali) a fondare l'applicazione della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) - art. 1 comma 1 lett. b)

    per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività illecita

    Riconosciuta come norma ancora valida e suscettibile di fondare autonomamente la misura di prevenzione se supportata da elementi di fatto autonomi e sufficienti; la Corte ha ritenuto applicabile tale titolo al caso concreto.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 4 comma 1 lett. c)

    parte della normativa relativa alla pericolosità generica

    La porzione della disciplina che consentiva di applicare misure sulla base della generica dedizione a traffici illeciti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.24/2019) nella parte che mancava di precisazione; ciò ha imposto la verifica, caso per caso, dell'autonomia degli altri titoli legittimanti la misura.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della disciplina che consentiva di applicare misure sulla base della pericolosità generica priva di sufficiente determinatezza; la pronuncia ha avuto rilievo nel riesame delle misure fondate su quella nozione.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 3513 del 16/12/2021

    Principio giurisprudenziale secondo cui, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, il giudice della confisca di prevenzione non è automaticamente tenuto a disporre l'annullamento con rinvio se il procedimento ha già valutato il materiale probatorio e ne risulta che il proposto rientra anche in altra categoria criminologica suscettibile di fondare la misura; tuttavia, va verificata l'autonomia e autosufficienza del titolo alternativo (es. lett. b).

  • Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 42 e 25

    Richiamati dal ricorrente con riguardo alla tutela della proprietà e al principio di legalità/prescrizione delle pene; la Corte ha valutato tali censure ma ha ritenuto che, se la norma era sufficientemente prevedibile e i fatti dimostrati, non sussistessero profili tali da invalidare la misura.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - Protocollo Aggiuntivo I, art. 1

    Richiamato dal ricorrente per il principio di tutela della proprietà; la Corte ha tenuto conto della giurisprudenza CEDU ma ha ritenuto compatibile l'applicazione della misura quando la normativa e la motivazione consentono prevedibilità e proporzione.

Massime di principio

  • Se una misura di prevenzione è stata inizialmente motivata anche sulla base della 'pericolosità generica' poi dichiarata incostituzionale, il giudice deve verificare se esistano altri titoli normativi (es. art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011) autonomi e autosufficienti a sorreggere la misura: se sì, la misura può essere confermata.
  • La mera affermazione che la misura era fondata su una disposizione ora incostituzionale non è sufficiente: il proposto deve dimostrare che l'intero provvedimento era esclusivamente basato sul titolo invalido oppure che il titolo alternativo non è autonomo o non è stato adeguatamente motivato.
  • Il giudice di prevenzione può e deve valorizzare elementi probatori e indizi tratti da procedimenti penali (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, indagini bancarie, perizie) ricomponendoli in una valutazione autonoma purché dia motivazione sulle ragioni che rendono tali elementi sintomatici della attuale pericolosità.
  • Le censure fondate su principi di prevedibilità normativa e tutela della proprietà (Costituzione e CEDU) richiedono di accertare se, al tempo delle condotte, la normativa offrisse sufficiente determinatezza; se così è, la misura può essere compatibile con i principi costituzionali e convenzionali.
  • Dopo una sentenza di incostituzionalità, la revisione del provvedimento può non richiedere un nuovo esame integrale del materiale probatorio se questo è già stato autonomamente valutato e ritenuto sufficiente nel contraddittorio originario; tuttavia il giudice di merito deve comunque argomentare sull'autonomia del titolo alternativo.
  • Per chi chiede la revoca: conviene documentare specificamente l'assenza di elementi fattuali a sostegno dell'art.1 lett.b) o l'indissolubile collegamento tra la misura e la fattispecie ora incostituzionale; per il resistente: dimostrare l'esistenza di elementi materiali e l'indipendenza del titolo alternativo.

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