Cassazione Penale, Sentenza n. 34383/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura di prevenzione (sorveglianza speciale e confisca di prevenzione) applicata ad Ascione. Il ricorrente deduceva che la misura era fondata, in via esclusiva o prevalente, sulla nozione di pericolosità generica dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. nn. 24 e 25/2019) con riguardo all'art. 4 comma 1 lett. c) e, quindi, doveva essere revocata; contestava inoltre la mancata verifica, da parte del giudice della revoca, dell'autonomia e autosufficienza del titolo di pericolosità fondato sull'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159/2011 (per la condotta e il tenore di vita che facciano ritenere che il soggetto viva, anche in parte, dei proventi illeciti) e denunciava violazioni di garanzie costituzionali e convenzionali (artt. 42 e 25 Cost., art. 1 Protocollo Aggiuntivo alla CEDU) con riferimento alla prevedibilità e alla tutela della proprietà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello di Perugia avesse correttamente applicato i principi di diritto consolidati dalla giurisprudenza (tra cui la pronuncia a sezioni unite n. 3513/2021), verificando che la misura non era fondata in via esclusiva sulla fattispecie di pericolosità generica ora dichiarata incostituzionale, ma anche su elementi di fatto autonomi riconducibili all'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159/2011 (condotta e tenore di vita compatibili con il vivere, almeno in parte, di proventi illeciti). La Corte ha confermato che il giudice di prevenzione può valorizzare elementi probatori e indizi tratti dai procedimenti penali e ha ritenuto che, nel caso concreto, vi fossero sufficienti riscontri (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, indagini bancarie e perizie economico-patrimoniali) a fondare l'applicazione della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività illecita
Riconosciuta come norma ancora valida e suscettibile di fondare autonomamente la misura di prevenzione se supportata da elementi di fatto autonomi e sufficienti; la Corte ha ritenuto applicabile tale titolo al caso concreto.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 4 comma 1 lett. c)
parte della normativa relativa alla pericolosità generica
La porzione della disciplina che consentiva di applicare misure sulla base della generica dedizione a traffici illeciti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.24/2019) nella parte che mancava di precisazione; ciò ha imposto la verifica, caso per caso, dell'autonomia degli altri titoli legittimanti la misura.
Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della disciplina che consentiva di applicare misure sulla base della pericolosità generica priva di sufficiente determinatezza; la pronuncia ha avuto rilievo nel riesame delle misure fondate su quella nozione.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 3513 del 16/12/2021
Principio giurisprudenziale secondo cui, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, il giudice della confisca di prevenzione non è automaticamente tenuto a disporre l'annullamento con rinvio se il procedimento ha già valutato il materiale probatorio e ne risulta che il proposto rientra anche in altra categoria criminologica suscettibile di fondare la misura; tuttavia, va verificata l'autonomia e autosufficienza del titolo alternativo (es. lett. b).
Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 42 e 25
Richiamati dal ricorrente con riguardo alla tutela della proprietà e al principio di legalità/prescrizione delle pene; la Corte ha valutato tali censure ma ha ritenuto che, se la norma era sufficientemente prevedibile e i fatti dimostrati, non sussistessero profili tali da invalidare la misura.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - Protocollo Aggiuntivo I, art. 1
Richiamato dal ricorrente per il principio di tutela della proprietà; la Corte ha tenuto conto della giurisprudenza CEDU ma ha ritenuto compatibile l'applicazione della misura quando la normativa e la motivazione consentono prevedibilità e proporzione.
Massime di principio
- Se una misura di prevenzione è stata inizialmente motivata anche sulla base della 'pericolosità generica' poi dichiarata incostituzionale, il giudice deve verificare se esistano altri titoli normativi (es. art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011) autonomi e autosufficienti a sorreggere la misura: se sì, la misura può essere confermata.
- La mera affermazione che la misura era fondata su una disposizione ora incostituzionale non è sufficiente: il proposto deve dimostrare che l'intero provvedimento era esclusivamente basato sul titolo invalido oppure che il titolo alternativo non è autonomo o non è stato adeguatamente motivato.
- Il giudice di prevenzione può e deve valorizzare elementi probatori e indizi tratti da procedimenti penali (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, indagini bancarie, perizie) ricomponendoli in una valutazione autonoma purché dia motivazione sulle ragioni che rendono tali elementi sintomatici della attuale pericolosità.
- Le censure fondate su principi di prevedibilità normativa e tutela della proprietà (Costituzione e CEDU) richiedono di accertare se, al tempo delle condotte, la normativa offrisse sufficiente determinatezza; se così è, la misura può essere compatibile con i principi costituzionali e convenzionali.
- Dopo una sentenza di incostituzionalità, la revisione del provvedimento può non richiedere un nuovo esame integrale del materiale probatorio se questo è già stato autonomamente valutato e ritenuto sufficiente nel contraddittorio originario; tuttavia il giudice di merito deve comunque argomentare sull'autonomia del titolo alternativo.
- Per chi chiede la revoca: conviene documentare specificamente l'assenza di elementi fattuali a sostegno dell'art.1 lett.b) o l'indissolubile collegamento tra la misura e la fattispecie ora incostituzionale; per il resistente: dimostrare l'esistenza di elementi materiali e l'indipendenza del titolo alternativo.
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