Cassazione Civile, Ordinanza n. 07738/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una cartella di pagamento dell’importo di euro 42.427,42, fondata su un credito azionato da Invitalia. Il debitore sosteneva che la cartella e la sentenza di primo grado fossero nulle perché l’ingiunzione di pagamento presupposta, emessa nel 2012, non gli sarebbe stata validamente notificata: secondo la sua tesi, la notifica sarebbe avvenuta in un luogo diverso dalla residenza anagrafica e, in ogni caso, sarebbe mancato l’invio della raccomandata informativa previsto dalla disciplina postale. Con il terzo motivo contestava anche la condanna alle spese di lite, ritenendo erronea la regolazione delle spese in tutti i gradi. La Corte d’appello aveva invece ritenuto regolare la notifica dell’ingiunzione, eseguita mediante consegna a un familiare che si era dichiarato convivente, e aveva richiamato il giudicato formatosi sul capo della prescrizione del credito. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: violazione degli artt. 139, 149 e 160 c.p.c.; violazione dell’art. 7, comma 6, l. 890/1982; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la consegna del piego a un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario integra valida notifica e fa presumere la conoscenza dell’atto, con onere del destinatario di fornire prova contraria rigorosa; la sola certificazione anagrafica non è sufficiente a superare la presunzione. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che l’obbligo di raccomandata informativa di cui all’art. 7 l. 890/1982 non opera quando il plico sia consegnato a una persona di famiglia dichiaratasi convivente, perché in tale ipotesi la notificazione si perfeziona con la sola consegna. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la censura sulle spese era generica e non si confrontava con la soccombenza piena dell’appellante; la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza ed è sindacabile solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notifica; la Corte afferma che, in presenza di consegna a familiare convivente, la notificazione è valida e si presume conosciuta dal destinatario.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il perfezionamento della notifica segue la disciplina speciale della consegna a soggetto legittimato e non richiede ulteriori adempimenti informativi in tale ipotesi.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della notificazione; la Corte esclude il vizio perché la consegna a familiare convivente integra notificazione rituale.
art. 7, comma 6, l. n. 890 del 1982
La Corte interpreta la norma nel senso che l’avviso informativo è dovuto solo quando il piego non sia consegnato a soggetti legittimati a riceverlo in luogo del destinatario; non si applica alla consegna a familiare convivente.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso, ma il terzo motivo è ritenuto un "non motivo" o comunque privo di specifica censura idonea.
La condanna alle spese consegue al rigetto integrale dell’appello/ricorso in base al principio di soccombenza.
La compensazione delle spese è eccezionale e richiede specifica motivazione; nella specie non ricorrevano presupposti per derogare alla soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Conseguenza del rigetto del ricorso: sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La consegna del piego raccomandato a un familiare che si dichiari convivente con il destinatario perfeziona la notificazione e fa sorgere una presunzione di conoscenza dell’atto, superabile solo con prova contraria rigorosa a carico del destinatario.
- Quando la notifica è eseguita a mani di persona di famiglia dichiaratasi convivente, la disciplina che impone la raccomandata informativa non opera, perché il deficit di conoscibilità che essa mira a colmare non ricorre.
- La mera produzione di certificazioni anagrafiche non basta, da sola, a vincere la presunzione di conoscenza derivante dalla consegna dell’atto a familiare convivente.
- La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e la compensazione costituisce deroga che richiede specifica giustificazione; in cassazione la relativa censura deve essere puntuale e confrontarsi con la ratio decidendi.
- Un motivo di ricorso per cassazione che si limiti a prospettare genericamente un esito processuale diverso da quello deciso, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile o comunque infondato.
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