Cassazione Penale, Ordinanza n. 05093/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa. Il primo motivo denunciava erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo in modo generico l'assenza di prova del reato e limitandosi a richiami astratti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile e corroborata da riscontri. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. La difesa sosteneva che le attenuanti avrebbero dovuto essere concesse e contestava la quantificazione della sanzione; la Corte ha però rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e che la pena era stata determinata correttamente applicando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., anche alla luce dei precedenti penali per truffa e altri delitti contro il patrimonio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato la responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, giudicate attendibili e riscontrate. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e non spettano automaticamente in assenza di dati negativi, e che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel caso concreto secondo i criteri legali. Ne sono derivate la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in euro 1.844 oltre accessori.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; la loro concessione richiede elementi positivi a favore dell'imputato e il relativo giudizio è di fatto.
La determinazione della pena deve avvenire entro i limiti edittali secondo i criteri legali di commisurazione, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito.
La dosimetria della pena va motivata considerando la gravità del reato, la capacità a delinquere e i precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti l'affermazione di responsabilità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni meramente assertive o astratte sono inammissibili o comunque non decisive.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa, se sorretta da riscontri esterni e adeguata motivazione, può legittimare la conferma della condanna anche in assenza di una diversa ricostruzione difensiva.
- Le attenuanti generiche non spettano in modo automatico per la sola assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi favorevoli all'imputato, la cui mancanza giustifica il diniego.
- La determinazione della pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e motivata tenendo conto anche dei precedenti penali rilevanti.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa valutazione del merito alla motivazione del giudice di appello quando questa sia logica e conforme ai criteri legali.
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