Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7529/2021 del 17/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la pronuncia di primo grado accogliendo l'impugnativa del licenziamento di Anna Rita Maiolino (licenziata nel gennaio 2012 per giustificato motivo obiettivo per soppressione del posto). L'Azienda sosteneva che il posto era stato soppresso in relazione alla messa in liquidazione e alla cessazione dell'attività (richiamando la cosiddetta Legge di stabilità 2015 e una delibera comunale del 18.12.2014), che la relazione del Commissario Straordinario provava l'estinzione della figura dell'addetto di segreteria e che, per la natura pubblicistica e per il legame con l'ente, gli oneri probatori dovessero essere valutati diversamente. Contestava inoltre la valutazione delle testimonianze che, a suo avviso, non dimostravano che le mansioni fossero state riattribuite ad altro addetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità e per mancata trascrizione degli atti e dei passaggi decisivi richiamati (in particolare la relazione del Commissario e la delibera comunale non sono state trascritte nel ricorso), nonché per tentativo di rinnovata valutazione del merito (vietata in cassazione). La Corte ha ribadito che: 1) il rapporto era disciplinato dal diritto privato e il licenziamento va qualificato come recesso per giustificato motivo obiettivo ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966; 2) l'apertura della procedura di liquidazione non è di per sé ostativa alla reintegrazione, mentre la cessazione effettiva dell'attività lo è, ma quest'ultima non è stata documentalmente provata dall'Azienda; 3) la mancata allegazione e trascrizione degli atti decisivi rende inammissibile la censura in cassazione. Il ricorso è dunque respinto come inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Riferimento alla normativa processuale in tema di motivazione e specificità dei mezzi di prova; la Corte rileva carenza di specificità nella impugnazione e nella trascrizione degli atti richiamati

  • Codice di procedura civile, art. 116

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alle regole probatorie; la Cassazione segnala l'improponibilità di una mera rinnovata valutazione del merito in sede di legittimità

  • Codice di procedura civile, art. 360 n. 5

    Fondamento delle censure per violazione di norme processuali e di valutazione del merito dedotte nel ricorso per cassazione; la Corte dichiara inammissibile la censura per mancata specificità

  • Codice di procedura civile, art. 366 co. 1

    Richiesto il rispetto dei presupposti di specificità del ricorso per cassazione (necessità di trascrivere nei motivi gli atti e i passaggi decisivi); la Corte ha ritenuto non osservata tale esigenza

  • Legge n. 604/1966, art. 3

    La disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stata applicata: il recesso è ricondotto alla soppressione del posto e sottoposto agli ordinari oneri probatori del datore di lavoro in ambito privatistico

  • D.Lgs. 165/2001, art. 33

    Norma richiamata per distinguere la disciplina dei licenziamenti negli enti pubblici non economici; la Corte osserva che la fattispecie è stata trattata secondo il diritto del lavoro privatistico, non secondo la disciplina degli enti pubblici non economici

  • Legge n. 300/1970, art. 37

    Citata nella distinzione tra enti pubblici economici e non economici; rilevanza ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro

  • Costituzione, art. 97

    Riferito dall'Azienda per sostenere principi di buon andamento e imparzialità come idonei a incidere sugli oneri probatori; la Corte non ha accolto tale rideterminazione degli oneri probatori dato che il rapporto è stato qualificato privatisticamente

  • D.P.R. 115/2002, art. 13 co. 1 quater e co. 1-bis

    Norme richiamate in tema di contributo unificato: la Corte prende atto dell'obbligo processuale relativo al versamento del contributo unificato eventualmente dovuto dalla ricorrente

Massime di principio

  • La mera apertura di una procedura di liquidazione non impedisce di per sé la reintegrazione del lavoratore: ciò che rileva è la prova della effettiva cessazione dell'attività economica.
  • Quando si impugna in cassazione la prova documentale decisiva (es. relazioni commissariali, delibere), è necessario trascriverne i passaggi rilevanti nel ricorso: l'assenza di tale trascrizione può rendere il ricorso inammissibile per carenza di specificità.
  • In presenza di un rapporto di lavoro regolato dal diritto privato, il datore di lavoro conserva l'onere probatorio ordinario di dimostrare la soppressione del posto e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore; la qualificazione pubblicistica non altera automaticamente questi oneri se il rapporto è privatistico.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio; i motivi che si limitano a rinnovare la lettura dell'istruttoria sono generalmente inammissibili.
  • Per ottenere che la reintegrazione sia esclusa occorre produrre prove concrete e specifiche della cessazione dell'attività (non semplici riferimenti normativi o delibere non trascritte).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.