Cassazione Civile, Sentenza n. 7355/2021 del 16/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'INPS avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la riliquidazione della pensione dell'intimato calcolando la retribuzione pensionabile con riferimento alle ultime 520 settimane (ultimi cinque e dieci anni a seconda della quota) e trattando tutto il periodo assicurato come se fosse stato soggetto alla contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria, anche per le contribuzioni maturate presso l'INPDAI in qualità di dirigente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda di Butera. Ha ritenuto che l'art. 42 della legge n. 289/2002 abbia introdotto un principio generale di uniformazione "nel rispetto del principio del pro-rata" applicabile indipendentemente dal fatto che il dirigente fosse ancora iscritto all'INPDAI alla data del 31.12.2002; perciò le anzianità contributive maturate presso l'INPDAI devono essere valutate separatamente e la quota di pensione relativa a tali anzianità va determinata applicando i criteri propri dell'INPDAI (compreso il massimale previsto dal d.lgs. n.181/1997). Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 42
il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003
La Corte interpreta la norma come principio generale applicabile a tutti i dirigenti con posizioni trasferite all'INPS, senza distinzione tra chi era ancora assicurato all'INPDAI al 31.12.2002 e chi era passato alla gestione INPS anteriormente; ne consegue la separazione in due quote di pensione e l'applicazione dei criteri di calcolo distinti per le anzianità maturate presso l'INPDAI.
D.Lgs. 21 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7
massimale annuo ... pari a L. 250 milioni
Richiamato dall'art. 42 L. 289/2002 per determinare la retribuzione pensionabile relativa alle anzianità INPDAI: la quota riferibile al periodo INPDAI va calcolata tenendo conto del massimale previsto da questo decreto.
D.P.R. n. 58 del 1976 (ex art. 22)
La Corte osserva che il trasferimento contabile dei contributi dall'INPDAI all'INPS non equivale a una ricongiunzione ex lege ai sensi del d.P.R. n. 58/1976; la facoltà di chiedere la ricongiunzione gratuita non altera il principio di calcolo separato stabilito dall'art. 42.
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 3
Riferimento normativo a un diverso sistema di calcolo potenzialmente più favorevole; la Corte rileva che non è stata fornita dalla parte alcuna dimostrazione comparativa che giustifichi il diverso trattamento.
Massime di principio
- L'art. 42 della L. n. 289/2002 applica il principio del pro-rata a tutti i dirigenti le cui posizioni sono state trasferite all'INPS, indipendentemente dal fatto che fossero ancora iscritti all'INPDAI alla data di soppressione.
- I periodi assicurativi trasferiti dall'INPDAI all'INPS devono essere trattati separatamente: la quota di pensione relativa al periodo INPDAI si calcola secondo i criteri (e i massimali) propri dell'INPDAI e non con il criterio delle 'ultime 5 o 10 anni' previsto per altri regimi.
- Il trasferimento contabile dei contributi con "evidenza contabile separata" non equivale a una ricongiunzione automatica ex DPR 58/1976; pertanto non può farsi luogo a un unico calcolo omnicomprensivo che annulli la distinzione fra quote.
- La semplice asserzione di un trattamento discriminatorio necessita di una concreta comparazione di elementi (anzianità, retribuzioni e contribuzione); senza tale prova la doglianza non è convincente.
- In controversie in materia di regime transitorio e trasferimento di posizioni contributive, è possibile che la Corte decida nel merito, cassando la sentenza di merito, quando i principi di diritto da applicare sono pacifici e non richiedono ulteriori accertamenti di fatto.
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