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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7528/2021 del 17/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, docente di strumento musicale (clarinetto), aveva chiesto il trasferimento indicando come prima sede la Scuola media statale di Fisciano (cattedra su cattedra orario esterno - COE composta di 12 ore con aggregazione di 6 ore su altra scuola). Era però stato trasferito nella terza scuola indicata (Scafati). Contestava che l'Amministrazione non avesse attribuito priorità alla sua richiesta di cattedra ad orario esterno e deduceva violazione di norme contrattuali (c.c.n.i. mobilità 22.2.2011 artt.14 e 18), di disposizioni ordinarie (O.M. n.16/2011 art.9, comma 4; O.M. n.332/1996 art.7) e dell'art.441 d.lgs. n.297/1994 nonché omessa/insufficiente motivazione della decisione di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso del Miur per tardività della notifica. Sul merito la Corte ha ritenuto che: l'art.441 d.lgs.297/1994 ammette l'istituzione di cattedre mediante utilizzo di spezzoni orari ma non impone all'Amministrazione l'obbligo di effettuare l'accorpamento secondo la preferenza del singolo docente; le O.M. richiamate non impongono che l'opzione per una cattedra ad orario esterno prevalga sull'assegnazione di una cattedra ad orario interno su una scuola scelta; le c.d. clausole e contratti integrativi decentrati non sono sindacabili in cassazione se non per violazione dei criteri legali di interpretazione o per vizi di motivazione nei limiti dell'art.360 n.5 c.p.c.; e i rilievi sulla motivazione sono inammissibili salvo vizi estremi evidenziabili nel testo della sentenza. Quindi nessun obbligo di trasferimento prioritario sulla prima opzione relativa a cattedra esterna è emerso e la valutazione amministrativa è stata ritenuta discrezionale e legittima.

Norme richiamate

  • Contratto collettivo nazionale integrativo mobilità personale (22.2.2011)

    I riferimenti agli artt.14 e 18 sono stati ritenuti in parte non sindacabili in sede di legittimità quando si tratta di contratti integrativi decentrati; la Corte ricorda che l'interpretazione di tali contratti è censurabile in Cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione nei limiti dell'art.360 n.5 c.p.c.

  • Ordinanza Ministeriale n.16/2011

    L'art.9, comma 4 (assegnazione secondo l'ordine degli elenchi ufficiali) non implica che l'opzione per una cattedra ad orario esterno debba automaticamente prevalere rispetto a una cattedra ad orario interno scelta dall'interessato; rimane spazio discrezionale per l'Amministrazione.

  • Decreto Legislativo n.297/1994

    "1. Negli istituti statali di istruzione secondaria [...] le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia. 2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali."

    La norma consente l'istituzione di cattedre mediante l'utilizzo di spezzoni orari e accorpamenti, principalmente per evitare esuberi, ma non impone un obbligo amministrativo di formare una cattedra esterna secondo la preferenza espressa dal docente.

  • Ordinanza Ministeriale n.332/1996

    Richiama criteri per costituzione delle cattedre orario e prevede priorità nell'ambito di ciascuna scuola prima dell'accorpamento in comuni diversi; tuttavia non determina la prevalenza della scelta per cattedra esterna rispetto a una cattedra interna intera scelta dal docente.

  • Codice di procedura civile, art.360 (riferimenti)

    La Corte evidenzia che i motivi fondati su contratti integrativi devono essere inquadrati secondo gli artt.360 n.3 e n.5: l'art.360 n.3 non si applica ai contratti integrativi decentrati; dopo le modifiche l'art.360 n.5 consente censura motivazionale solo per vizi gravi della motivazione desumibili dal testo della sentenza.

  • D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater

    La Corte rileva l'esistenza dei presupposti processuali per eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente, conformemente alla normativa sulla contribuzione unificata.

Massime di principio

  • L'art.441 d.lgs.297/1994 ammette l'uso di spezzoni orari per costituire cattedre ma non obbliga l'Amministrazione a seguire la precisa combinazione di spezzoni proposta dal docente; l'istituzione di cattedre esterne resta attività discrezionale legata alle esigenze organizzative.
  • Le Ordinanze Ministeriali che disciplinano la mobilità indicano criteri e priorità operative (es. priorità all'ambito della stessa scuola), ma non attribuiscono automaticamente prevalenza all'opzione per una cattedra ad orario esterno rispetto a una cattedra interna piena scelta dal docente.
  • I contratti integrativi decentrati (anche se rilevanti per la mobilità) sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti dell'ermeneutica legale e per vizi gravi di motivazione; pertanto le doglianze di interpretazione contrattuale devono essere precisissime e documentate.
  • Le censure sulla motivazione in sede di legittimità hanno portata limitata dopo la riforma: sono rilevanti solo i vizi estremi (assenza totale di motivazione, contraddizioni insanabili, omissione di fatto decisivo desumibile dagli atti o dalla sentenza).
  • In casi analoghi, chi chieda trasferimento basato su accorpamento di spezzoni orari deve considerare che l'esito dipende largamente dalla valutazione discrezionale dell'Amministrazione sulle esigenze degli istituti; è utile documentare e mettere in evidenza nei gradi di merito gli elementi fattuali imprescindibili che dimostrino l'obbligo normativo di accorpamento, se esistente.

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