Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7353/2021 del 16/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei crediti vantati dall'INPS e dall'ENPAF, rilevando che le domande di rateizzazione presentate dal debitore non avevano valore di rinuncia alla prescrizione e che, nel caso concreto, il termine quinquennale di prescrizione era ormai decorso al momento delle istanze di dilazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'ENPAF per tardività. La Corte ha confermato che la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella/avviso di addebito produce l'irretrattabilità del credito ma non determi-na la "conversione" del termine breve di prescrizione (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa alla presunta rinuncia alla prescrizione con la domanda di rateizzazione, poiché la questione, in quella formulazione, non era rilevante nel giudizio e non risultava invocata la norma sulla rinuncia (art. 2937 c.c.). Conseguentemente è stata confermata l'estinzione dei crediti per prescrizione e condannati in solido Agenzia, ENPAF e INPS al pagamento delle spese processuali in favore di Paccotti.

Norme richiamate

  • art. 2946 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine al termine ordinario decennale di prescrizione; la Corte ha però confermato che il termine breve previsto per i crediti contributivi non si converte in quello decennale per il solo fatto della decadenza dall'impugnazione della cartella/avviso di addebito.

  • art. 2944 cod. civ.

    Invocato in relazione all'interruzione della prescrizione per atto del debitore; la Corte ha rilevato che il motivo del ricorrente verteva invece su rinuncia e non sull'interruzione e che la questione era inconferente nel giudizio.

  • art. 2953 cod. civ.

    Richiamato per spiegare che la 'conversione' del termine di prescrizione può avvenire solo ove vi sia un titolo giudiziale definitivo, cosa che non si verifica per la cartella/avviso di addebito di natura amministrativa.

  • art. 2937 cod. civ.

    Norma sulla rinuncia alla prescrizione: la Corte osserva che la rinuncia doveva essere espressamente invocata, mentre il ricorso si era focalizzato su altre disposizioni; pertanto la censura relativa alla rinuncia non è stata efficacemente dedotta.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato in relazione al termine per proporre opposizione a cartella di pagamento; la Corte ha precisato che la decadenza dall'opposizione rende il credito irretrattabile ma non trasforma la natura della prescrizione.

  • art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995

    Richiami relativi al termine quinquennale di prescrizione per crediti previdenziali; la Corte ha confermato la rilevanza del termine breve per il caso di specie.

  • art. 30 d.l. n. 78/2010, conv. con legge n. 122/2010

    Richiamato per spiegare la sostituzione della cartella di pagamento con l'avviso di addebito INPS dal 1/1/2011; la natura amministrativa dell'avviso ne impedisce l'effetto di titolo giudiziale ai fini della conversione dei termini di prescrizione.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato nella valutazione della tardività del ricorso incidentale adesivo: la Corte ha affermato che il ricorso incidentale adesivo deve essere proposto nei termini del ricorso principale, altrimenti è inammissibile.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato in ordine alle ipotesi di integrazione del contraddittorio e alla diversa disciplina dell'impugnazione incidentale in senso stretto rispetto a quella adesiva.

  • Cass. Sez. Unite 17/11/2016 n. 23397

    Precedente richiamato per il principio che la decadenza dall'opposizione a cartella rende il credito irretrattabile ma non determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario; la Corte di legittimità si è attenuta a tale principio.

Massime di principio

  • La semplice scadenza del termine per impugnare una cartella di pagamento o un avviso di addebito rende il credito irretrattabile ma non converte automaticamente un termine di prescrizione breve (es. quinquennale per crediti previdenziali) nel termine ordinario decennale.
  • La domanda di rateizzazione non produce di per sé la rinuncia alla prescrizione né l'interruzione della prescrizione, salvo che emergano elementi chiari di riconoscimento o pagamento idonei a costituire atto interruttivo ai sensi delle norme sulla prescrizione.
  • Per ottenere effetto di 'conversione' del termine prescritto è necessario un titolo giudiziale definitivo; atti amministrativi di riscossione (cartelle, avvisi di addebito) non sono equiparabili a sentenze o titoli giudiziali definitivi ai fini dell'art. 2953 c.c.
  • Le impugnazioni incidentali adesive devono essere proposte nei termini previsti per il ricorso principale, altrimenti sono inammissibili: chi ha interesse all'impugnazione deve agire tempestivamente.
  • In contenziosi su crediti previdenziali è consigliabile custodire tempestivamente i termini (opposizione alla cartella/avviso) o adottare atti che chiaramente interrompano la prescrizione (es. pagamenti parziali riconosciuti), e documentare sempre eventuali proposte di dilazione con espressioni chiare circa la volontà di non opporsi alla prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.