Cassazione Penale, Sentenza n. 05783/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida (28/08/2025) del provvedimento del Questore che aveva imposto a Vellani un Daspo e l'obbligo di doppia presentazione per cinque anni. Due motivi principali: 1) omessa valutazione da parte del GIP della memoria difensiva inviata tempestivamente via PEC il 27/07/2025 entro il termine di 48 ore previsto per le deduzioni; 2) carenza di motivazione circa la necessità e urgenza che giustificassero l'adozione dell'obbligo di doppia presentazione, anche alla luce dell'ampio intervallo tra i fatti contestati e la notifica del provvedimento del Questore.
La decisione
La Corte ha rilevato la nullità dell'ordinanza per violazione del contraddittorio: il ricorrente aveva depositato tempestivamente la memoria difensiva via PEC e il GIP non l'ha valutata, procedendo a convalidare oltre il termine di 48 ore. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Genova per nuovo esame; la Corte ha altresì dichiarato sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione, e ha disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di Genova. Per tale motivo la Corte non ha esaminato nel merito il secondo motivo.
Norme richiamate
art. 178 lett. c), cod. proc. pen.
nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen.
La violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (omessa valutazione di deduzioni depositate nel termine) integra una causa di nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.
Termine procedurale di 48 ore per deduzioni e richiesta di convalida
il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. ... non può essere inferiore a 48 ore, termine previsto dalla legge entro cui il P.M. deve richiedere la convalida
Le deduzioni depositate entro il termine di 48 ore devono essere prese in considerazione dal giudice; la mancata considerazione determina nullità della convalida del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 (Michelotto), Rv. 266223
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223
Precedente che conferma il principio sull'obbligo di rispettare il termine di 48 ore e sulle conseguenze della sua violazione.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010 (Vezzoli) e Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020/2021, Rv. 247174 / Rv. 281321
Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321
Giurisprudenza che sancisce la nullità dell'ordinanza di convalida quando il giudice non fa alcun riferimento alle deduzioni contenute nelle memorie difensive depositate nei termini.
Massime di principio
- Se il destinatario di un provvedimento impositivo (es. obbligo di presentazione) presenta deduzioni o memorie entro il termine di 48 ore tramite PEC, il giudice deve esplicitamente considerarle; la mancata valutazione comporta nullità.
- La convalida di provvedimenti del Questore non può essere confermata senza aver valutato tempestive deduzioni difensive: violazione del diritto di difesa e del contraddittorio porta all'annullamento.
- La tempestività della prova di invio (es. ricevuta PEC) è fondamentale: conservare e produrre attestati di trasmissione è decisivo per far valere la violazione procedurale.
- In presenza di nullità limitata ad una specifica parte del provvedimento (qui l'obbligo di presentazione), la Corte può sospenderne l'efficacia e rinviare il procedimento al giudice di merito per nuovo esame.
- Se più motivi sono dedotti, la Corte può decidere il ricorso sulla questione procedurale decisiva (nullità del contraddittorio) senza esaminare i profili di merito relativi alla necessità/urgenza della misura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05765/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05768/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05772/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05773/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05775/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05795/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →