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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05783/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida (28/08/2025) del provvedimento del Questore che aveva imposto a Vellani un Daspo e l'obbligo di doppia presentazione per cinque anni. Due motivi principali: 1) omessa valutazione da parte del GIP della memoria difensiva inviata tempestivamente via PEC il 27/07/2025 entro il termine di 48 ore previsto per le deduzioni; 2) carenza di motivazione circa la necessità e urgenza che giustificassero l'adozione dell'obbligo di doppia presentazione, anche alla luce dell'ampio intervallo tra i fatti contestati e la notifica del provvedimento del Questore.

La decisione

La Corte ha rilevato la nullità dell'ordinanza per violazione del contraddittorio: il ricorrente aveva depositato tempestivamente la memoria difensiva via PEC e il GIP non l'ha valutata, procedendo a convalidare oltre il termine di 48 ore. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Genova per nuovo esame; la Corte ha altresì dichiarato sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione, e ha disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di Genova. Per tale motivo la Corte non ha esaminato nel merito il secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c), cod. proc. pen.

    nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen.

    La violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (omessa valutazione di deduzioni depositate nel termine) integra una causa di nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.

  • Termine procedurale di 48 ore per deduzioni e richiesta di convalida

    il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. ... non può essere inferiore a 48 ore, termine previsto dalla legge entro cui il P.M. deve richiedere la convalida

    Le deduzioni depositate entro il termine di 48 ore devono essere prese in considerazione dal giudice; la mancata considerazione determina nullità della convalida del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione.

  • Giurisprudenza Cassazione - Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 (Michelotto), Rv. 266223

    Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223

    Precedente che conferma il principio sull'obbligo di rispettare il termine di 48 ore e sulle conseguenze della sua violazione.

  • Giurisprudenza Cassazione - Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010 (Vezzoli) e Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020/2021, Rv. 247174 / Rv. 281321

    Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321

    Giurisprudenza che sancisce la nullità dell'ordinanza di convalida quando il giudice non fa alcun riferimento alle deduzioni contenute nelle memorie difensive depositate nei termini.

Massime di principio

  • Se il destinatario di un provvedimento impositivo (es. obbligo di presentazione) presenta deduzioni o memorie entro il termine di 48 ore tramite PEC, il giudice deve esplicitamente considerarle; la mancata valutazione comporta nullità.
  • La convalida di provvedimenti del Questore non può essere confermata senza aver valutato tempestive deduzioni difensive: violazione del diritto di difesa e del contraddittorio porta all'annullamento.
  • La tempestività della prova di invio (es. ricevuta PEC) è fondamentale: conservare e produrre attestati di trasmissione è decisivo per far valere la violazione procedurale.
  • In presenza di nullità limitata ad una specifica parte del provvedimento (qui l'obbligo di presentazione), la Corte può sospenderne l'efficacia e rinviare il procedimento al giudice di merito per nuovo esame.
  • Se più motivi sono dedotti, la Corte può decidere il ricorso sulla questione procedurale decisiva (nullità del contraddittorio) senza esaminare i profili di merito relativi alla necessità/urgenza della misura.

Testo integrale

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