Cassazione Penale, Sentenza n. 13561/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza di conferma delle condanne per truffa. Motivi principali: nullità della notifica dell'avviso di chiusura indagini e del decreto di citazione per effetto dell'elezione di domicilio e della nomina di difensore di fiducia riferite a un diverso procedimento (nomine valide solo per il procedimento originario relativo a Ceresa), mancata esecuzione di ricerche ai sensi dell'art.159 c.p.p., notifica agli avvocati ai sensi dell'art.161 comma 4 c.p.p. ritenuta inefficace; censura sulla dichiarazione di assenza e sulla mancata conoscenza del processo ai sensi degli artt.420-bis e 420-quater c.p.p.; censure di merito sulla valutazione delle prove relative alla responsabilità penale di Ninno (uso del conto corrente) e di Vitrani (utenze telefoniche e coabitazione).
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha rilevato la nullità assoluta dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione con riguardo ai reati contestati in danno di Polesel e Orlando, annullando senza rinvio le sentenze e trasmettendo gli atti alla Procura presso il Tribunale di Milano per il prosieguo. Ha invece rigettato il resto dei ricorsi: sono state confermate le valutazioni dei giudici di merito sul procedimento relativo a Ceresa; la condanna per il reato in danno di Ceresa è stata mantenuta e la pena determinata in due mesi. In sintesi: annullamento senza rinvio per i capi riferiti a Polesel e Orlando, conferma della condanna per il capo relativo a Ceresa.
Norme richiamate
Consente la notifica all'avvocato di fiducia; applicata dalla Procura per la consegna dell'avviso e del decreto. La Corte ha valutato che l'uso di tale modalità è illegittimo quando la nomina del difensore e l'elezione di domicilio si riferiscono a un diverso procedimento, con conseguente nullità quando essa incide sul diritto di difesa.
Regola le ricerche necessarie per la notifica; i ricorrenti hanno lamentato insufficiente espletamento delle ricerche, ma la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati questi motivi nella parte in cui la notifica è stata eseguita correttamente ai sensi dell'art.161 comma 4.
Disciplina l'avviso di conclusione indagini; la nullità della notifica di tale avviso rispetto a taluni capi ha determinato l'annullamento dei relativi provvedimenti.
artt. 420-bis e 420-quater c.p.p.
Riguardano la dichiarazione di assenza e il processo in contumacia. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla mancata conoscenza del processo, richiamando la giurisprudenza che grava sull'imputato l'onere di mantenere contatti con il difensore per conoscere l'evoluzione del procedimento.
artt. 192 e 533 c.p.p. e art. 110 c.p.
Richiamati in relazione a doglianze sul travisamento della prova e sulla valutazione degli indizi. La Corte ha escluso la possibilità di sindacare in sede di legittimità la valutazione di merito, ritenendo le doglianze di fatto inammissibili ove mirino a rinnovazione della prova.
Richiamato come base degli accertamenti eseguiti in fase istruttoria che i giudici di merito hanno ritenuto idonei a dimostrare intestinalità di utenze e versamenti sui conti; la Corte ha ritenuto tali accertamenti non sindacabili in questa sede.
Richiami relativi alla nomina del difensore d'ufficio dopo segnalazione di abbandono della difesa da parte del giudice di merito; utilizzato per descrivere il quadro processuale in cui si sono svolti i fatti.
artt. 24 e 111 Cost.
Principi costituzionali richiamati a tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la nullità della notifica è stata valutata anche alla luce di tali garanzie.
Massime di principio
- La nomina di un difensore e l'elezione di domicilio devono riferirsi chiaramente al procedimento per il quale si intende valersi tali atti; se la nomina è relativa a un diverso procedimento, le notifiche eseguite al difensore per atti di altro procedimento possono essere nulle e incidere sul diritto di difesa.
- La notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 c.p.p. è lecita solo se la nomina del difensore e l'elezione del domicilio sono efficaci rispetto al procedimento notificato; in caso contrario può configurarsi nullità assoluta.
- L'onere di attivarsi per mantenere contatti informativi con il difensore grava sull'imputato: la mancata comunicazione del cambiamento di domicilio e la mancata cura dei rapporti con il difensore possono integrare una presunzione di conoscenza del processo e giustificare il procedimento in assenza.
- La Cassazione non riesamina i fatti e le prove come il giudice di merito; le doglianze che chiedono una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili se non sono dedotte violazioni di legge o di principio.
- Se la nullità della notifica incide direttamente sul diritto di difesa rispetto a determinati capi di imputazione, la Cassazione può annullare senza rinvio le decisioni relative a quei capi e disporre la trasmissione degli atti alla Procura per il prosieguo.
- In fase di notifica e investigativa il pubblico ministero e gli organi inquirenti devono rispettare gli obblighi di ricerca e di correttezza procedimentale previsti (art.159 e correlati), ma l'irregolarità formale non comporta automaticamente la nullità se la notificazione è comunque valida e il diritto di difesa non è compromesso.
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