Cassazione Civile, Ordinanza n. 11749/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale omissivo e ha integrato il dispositivo della precedente ordinanza n. 21521/2024 inserendo, dopo la condanna alle spese, la formula di distrazione in favore dell'avv. Enrico Castaldo. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, ritenendolo normalmente privo di soccombenza per la sua natura sostanzialmente amministrativa.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso della parte assistita dall'avvocato istante, aveva condannato il condominio al pagamento dei compensi e degli esborsi dei primi due gradi e del giudizio di cassazione, ma nel dispositivo aveva omesso di statuire sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. L'avvocato ha quindi proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., deducendo che la domanda di distrazione era stata espressamente formulata nel ricorso e reiterata nelle memorie. La Corte ha verificato dagli atti l'effettiva presenza della richiesta e ha affrontato anche il tema della necessità o meno di una specifica attestazione dell'anticipazione delle spese e della notifica dell'istanza alla parte rappresentata.
Norme richiamate
è il fondamento procedurale della correzione degli errori materiali o di omissione nel provvedimento già pronunciato.
consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle decisioni della Corte di cassazione.
la domanda di distrazione risultava reiterata anche nelle memorie depositate nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando la richiesta di distrazione delle spese risulti specificamente formulata negli atti del giudizio, la sua omissione nel dispositivo costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- Ai fini della distrazione delle spese è sufficiente la domanda del difensore che abbia agito come antistatario; non è necessaria una distinta e formale dichiarazione sull'effettiva anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, potendosi tale evenienza desumere implicitamente dalla richiesta stessa.
- L'istanza di correzione dell'omissione sulla distrazione delle spese, proposta dal difensore in forza della procura originaria, non richiede la notifica anche alla parte assistita come se fosse un'azione proposta 'in proprio' dal difensore.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e, di regola, non comporta una statuizione sulle spese per mancanza di una vera soccombenza.
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