Cassazione Penale, Ordinanza n. 19764/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per furto, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in un esercizio commerciale. I ricorrenti deducono: 1) mancanza di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che la decisione si sarebbe basata sulla deposizione dell'unico testimone esaminato, un agente di polizia giudiziaria che aveva visionato le telecamere del supermercato; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sulla prova del concorso tra gli imputati e sull'applicazione dell'attenuante ex art. 62, secondo comma, n. 4, c.p.; 3) inutilizzabilità o comunque indebita valorizzazione dell'annotazione di polizia giudiziaria e dei fotogrammi estratti dalle telecamere, deducendo che tale atto non sarebbe stato acquisito agli atti insieme ai fotogrammi all'udienza indicata. La Corte ritiene il primo motivo manifestamente infondato perché la responsabilità era stata logicamente desunta dalle dichiarazioni del teste, che aveva riconosciuto gli imputati nei filmati, già noti alle forze dell'ordine. Il secondo motivo è ritenuto in parte incomprensibile quanto all'attenuante, già riconosciuta, e per il resto generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato la condotta del Salerno nell'apertura della porta dall'esterno, condotta determinante e concordata con l'altro imputato. Il terzo motivo è ritenuto manifestamente infondato poiché la prova non derivava dall'annotazione di polizia giudiziaria, ma dalla sua conferma testimoniale e dai filmati di videosorveglianza.
Norme richiamate
art. 62, secondo comma, n. 4, c.p.
L'attenuante è stata già riconosciuta dalla sentenza impugnata; la censura sul punto è stata ritenuta incomprensibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si limiti a contestare la valutazione di merito quando la sentenza impugnata abbia spiegato in modo logico e coerente le ragioni dell'affermazione di responsabilità, anche valorizzando la testimonianza di chi abbia visionato e riconosciuto gli imputati in filmati di videosorveglianza.
- La censura è generica quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, specie in tema di concorso di persone e di elemento soggettivo, limitandosi a riproporre in astratto contestazioni già superate dalla motivazione di merito.
- Non è fondato il motivo che deduce l'utilizzazione di un atto di polizia giudiziaria come prova decisiva se la responsabilità risulta invece da una testimonianza di conferma e da ulteriori elementi probatori autonomi, come immagini di videosorveglianza.
- Quando l'attenuante invocata sia già stata espressamente riconosciuta dal giudice di merito, la doglianza sul punto è inconferente o comunque incomprensibile.
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