Cassazione Penale, Ordinanza n. 11381/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La parte civile ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 16/04/2024, deducendo censure che, secondo la Corte di cassazione, tendevano in sostanza a ottenere una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti probatorie. In particolare, il ricorso mirava a contestare la motivazione di merito sulla ritenuta contraddittorietà della prova in ordine al carattere calunnioso della querela presentata dall'imputata. La memoria difensiva della ricorrente insisteva per l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi, ma la Corte ha ritenuto che tali doglianze fossero estranee al sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura degli elementi di fatto. La decisione di merito impugnata aveva già esaminato e disatteso le questioni con argomenti giuridicamente corretti. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio, salvo i limiti propri del travisamento rilevabile in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che mirino a una nuova valutazione del merito probatorio o a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova deducibile in cassazione non coincide con una generica contestazione della valutazione delle prove, ma richiede una specifica e corretta deduzione del vizio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Quando la sentenza di merito ha affrontato in modo coerente e giuridicamente corretto le censure sulla prova, il ricorso che si limiti a riproporle in chiave fattuale è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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