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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11381/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 16/04/2024, deducendo censure che, secondo la Corte di cassazione, tendevano in sostanza a ottenere una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti probatorie. In particolare, il ricorso mirava a contestare la motivazione di merito sulla ritenuta contraddittorietà della prova in ordine al carattere calunnioso della querela presentata dall'imputata. La memoria difensiva della ricorrente insisteva per l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi, ma la Corte ha ritenuto che tali doglianze fossero estranee al sindacato di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura degli elementi di fatto. La decisione di merito impugnata aveva già esaminato e disatteso le questioni con argomenti giuridicamente corretti. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio, salvo i limiti propri del travisamento rilevabile in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che mirino a una nuova valutazione del merito probatorio o a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova deducibile in cassazione non coincide con una generica contestazione della valutazione delle prove, ma richiede una specifica e corretta deduzione del vizio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • Quando la sentenza di merito ha affrontato in modo coerente e giuridicamente corretto le censure sulla prova, il ricorso che si limiti a riproporle in chiave fattuale è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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