Cassazione Penale, Sentenza n. 26214/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. Il ricorrente censura il diniego della riapertura dell'istruttoria per il nuovo esame della teste Asia D'Ottavio, sostenendo che vi siano contraddizioni tra la deposizione in udienza del 17/12/2019 e le dichiarazioni rese ai CC il 5/6/2019 (in particolare la verbalizzazione "correre nel veicolo" vs "correre nel vicolo" e l'affermazione della teste di non aver notato altri particolari). Si deduce inoltre che la Corte d'appello avrebbe travisato le prove ritenendo coerenti le dichiarazioni della D'Ottavio con quelle di Maria Di Stefano (che avrebbe udito la frase "dopo mi prendi là"), non tenendo conto di elementi quali il volume della musica, la dinamica dell'allontanamento del coimputato Viesel e la presunta impossibilità per il Di Nanno di vedere il vicolo dalla posizione dell'auto. Si contesta anche l'interpretazione dell'ammissione di essere stato il conducente e la valutazione circa la somma di euro 220 trovata in disponibilità del ricorrente (che la difesa asserisce proveniente dalla moglie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che i giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) abbiano svolto un corretto scrutinio delle dichiarazioni e del complesso probatorio, non sussistendo lacune né aporie tali da giustificare la riapertura dell'istruttoria né il travisamento della prova. Conseguentemente è stato rigettato il ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata per indicare l'applicazione di una diminuente (circostanza attenuante) riconosciuta in sede di merito che ha contribuito alla rideterminazione della pena
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede il merito delle valutazioni probatorie poste a fondamento della decisione dei giudici di merito se non in presenza di manifesta illogicità o aporie decisive; contestazioni che mirano a una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non mostrano errori logici macroscopici.
- La richiesta di riaprire l'istruttoria per acquisire o riascoltare testi richiede di dimostrare l'esistenza di lacune probatorie o di elementi nuovi decisivi: contraddizioni formali o valutazioni alternative non bastano per imporre la rinnovazione.
- Dichiarazioni testimoniali isolate o segmenti dichiarativi non coerentemente estrapolati dal contesto complessivo non sono idonei a determinare il travisamento della prova se il quadro probatorio d'insieme è coerente.
- Le ammissioni dell'imputato rese in sede di interrogatorio di garanzia possono essere valutate alla luce del resto del materiale probatorio; la loro rilevanza non è automatica ma dipende dalla congruenza con le altre risultanze.
- Il mero possesso di denaro da parte dell'imputato richiede una prova della sua origine per contrastare l'assunto probatorio fatto valere dalla parte contraria; l'inferenza economica non è decisiva se plausibili spiegazioni alternative sono compatibili con il materiale probatorio.
- In caso di ricorso ritenuto manifestamente infondato la Cassazione può dichiararne l'inammissibilità e irrogare sanzioni pecuniarie e condannare al pagamento delle spese processuali.
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