Cassazione Penale, Sentenza n. 38627/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 11/05/2021 della Corte d'Appello di Firenze sostenendo che quest'ultima avesse errato nel ritenere inesistente il potere del giudice penale di verificare la legittimità e la fondatezza del provvedimento amministrativo (il foglio di via) posto a base dell'illecito. In particolare il ricorrente chiedeva che il giudice penale potesse accertare la condizione soggettiva di "pericolosità", presupposto del provvedimento amministrativo censurato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e ha affermato che il giudice penale può verificare la rispondenza fra il contenuto dell'atto amministrativo e le prescrizioni di legge, compresa la consistenza della motivazione in ordine alla pericolosità. Accertata l'erronea premessa giuridica nella decisione impugnata, la Corte ha preso atto dell'estinzione del reato per prescrizione (fatto del 30/08/2016 con termine di prescrizione massimo di cinque anni) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
La norma punisce il rientro nel comune dopo la notifica del foglio di via; la Corte ha considerato che il reato si fonda su un provvedimento amministrativo (foglio di via) e che il giudice penale può sindacare la legittimità e la motivazione dell'atto amministrativo che costituisce presupposto dell'illecito.
Giurisprudenza richiamata (Sez. I n. 54155 del 27.7.2018)
Principio secondo cui rientra nei poteri del giudice penale verificare la corrispondenza tra il contenuto dell'atto amministrativo e le prescrizioni di legge, potendo sindacare la consistenza della motivazione in punto di pericolosità contenuta nell'atto.
Massime di principio
- Quando un illecito penale ha come presupposto un provvedimento amministrativo (es. foglio di via), il giudice penale può controllare la legittimità e la motivazione dell'atto per verificare la fondatezza dell'accusa.
- Il controllo del giudice penale non è un'assunzione di competenza amministrativa: si limita a verificare la corrispondenza dell'atto alle prescrizioni di legge e la sufficienza della motivazione, soprattutto quando la validità dell'atto incide sulla sussistenza del reato.
- Se la sentenza di merito si fonda su una premessa giuridica errata circa i poteri del giudice penale, la Corte di Cassazione può annullare la decisione anche alla luce delle conseguenze processuali (es. presa d'atto dell'estinzione del reato per prescrizione).
- In casi analoghi, l'imputato può chiedere al giudice penale l'accertamento della inesistenza o insufficienza dei presupposti del provvedimento amministrativo che giustifica la contestazione penale.
- Per la parte resistente/amministrativa, è prudente motivare compiutamente i provvedimenti (in particolare la valutazione della pericolosità) poiché tale motivazione può essere sindacata in sede penale nei limiti della verifica di legittimità e sufficienza.
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