Cassazione Penale, Ordinanza n. 18029/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena a anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 1.800 di multa, confermando la responsabilità dell'imputata per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti aggravato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando omessa motivazione rispetto a un motivo di appello non rinunciato: in particolare, la mancata valutazione della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che era stata oggetto del secondo motivo di gravame. La censura mirava quindi a contestare il mancato esame di una richiesta relativa al trattamento sanzionatorio all'interno di una sentenza resa a seguito di concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. in esito a concordato in appello, siano proponibili solo doglianze relative alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, nonché, in caso di illegalità della pena, censure sulla sanzione. Nel caso concreto, la doglianza riguardava invece la mancata valutazione delle attenuanti generiche e quindi un profilo attinente alla determinazione della pena concordata, senza allegare alcuna illegalità della stessa; per tale ragione il ricorso è stato ritenuto non consentito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/90
Norma incriminatrice posta a fondamento della responsabilità per il reato in materia di stupefacenti contestato e ritenuto sussistente nei gradi di merito.
art. 80, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 309/90
Aggravante speciale richiamata nella sentenza di merito per il reato in materia di stupefacenti.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È stata invocata dalla difesa come norma sul vizio di motivazione, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro una sentenza di concordato in appello con motivo non consentito.
Per le sentenze emesse a seguito di concordato in appello sono ammissibili solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non sono consentite doglianze su motivi rinunciati o sulla mera determinazione della pena, salvo illegalità della sanzione.
La Corte richiama il principio secondo cui non è consentita, nel perimetro del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
È la base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello sono ammissibili soltanto censure che investano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale e l'eventuale difformità della decisione rispetto all'accordo formalizzato.
- Non sono proponibili in cassazione doglianze che attengano a motivi di appello rinunciati o non coltivati, né censure sulla mancata valutazione di attenuanti o altri profili che incidono sulla misura della pena, se la pena concordata non è dedotta come illegale.
- Il negozio processuale di concordato in appello, una volta recepito nella decisione del giudice, non è unilateralmente modificabile dalla parte, salvo che si denunci e si dimostri l'illegalità della pena applicata.
- La mera lamentata omissione di motivazione su una richiesta difensiva incompatibile con il perimetro del concordato non integra un motivo consentito di ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche il versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →