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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18029/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena a anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 1.800 di multa, confermando la responsabilità dell'imputata per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti aggravato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando omessa motivazione rispetto a un motivo di appello non rinunciato: in particolare, la mancata valutazione della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che era stata oggetto del secondo motivo di gravame. La censura mirava quindi a contestare il mancato esame di una richiesta relativa al trattamento sanzionatorio all'interno di una sentenza resa a seguito di concordato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. in esito a concordato in appello, siano proponibili solo doglianze relative alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, nonché, in caso di illegalità della pena, censure sulla sanzione. Nel caso concreto, la doglianza riguardava invece la mancata valutazione delle attenuanti generiche e quindi un profilo attinente alla determinazione della pena concordata, senza allegare alcuna illegalità della stessa; per tale ragione il ricorso è stato ritenuto non consentito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/90

    Norma incriminatrice posta a fondamento della responsabilità per il reato in materia di stupefacenti contestato e ritenuto sussistente nei gradi di merito.

  • art. 80, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 309/90

    Aggravante speciale richiamata nella sentenza di merito per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È stata invocata dalla difesa come norma sul vizio di motivazione, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro una sentenza di concordato in appello con motivo non consentito.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Per le sentenze emesse a seguito di concordato in appello sono ammissibili solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non sono consentite doglianze su motivi rinunciati o sulla mera determinazione della pena, salvo illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui non è consentita, nel perimetro del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello sono ammissibili soltanto censure che investano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale e l'eventuale difformità della decisione rispetto all'accordo formalizzato.
  • Non sono proponibili in cassazione doglianze che attengano a motivi di appello rinunciati o non coltivati, né censure sulla mancata valutazione di attenuanti o altri profili che incidono sulla misura della pena, se la pena concordata non è dedotta come illegale.
  • Il negozio processuale di concordato in appello, una volta recepito nella decisione del giudice, non è unilateralmente modificabile dalla parte, salvo che si denunci e si dimostri l'illegalità della pena applicata.
  • La mera lamentata omissione di motivazione su una richiesta difensiva incompatibile con il perimetro del concordato non integra un motivo consentito di ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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