Cassazione Penale, Sentenza n. 44208/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio e rigettava l'istanza di affidamento in prova e la detenzione domiciliare, in base a una denuncia-querela presentata da Rodolfo Fabris per presunte lesioni subite durante un incontro legato a un debito non pagato. La querela era corredata da certificato medico con prognosi di 12 giorni; successivamente il querelante aveva rimesso la querela. Il Tribunale aveva ritenuto il fatto accertato sulla base della denuncia e del certificato, considerandoli indice di indole aggressiva e di mancato rispetto delle regole da parte del Carpentiere. Il ricorrente denunciava la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per l'assenza di riscontri e per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese dal querelante al momento della remissione della querela; inoltre deduceva l'incostituzionalità degli artt. 47-ter, comma 6, e 51-ter, commi 1 e 2, della legge n. 354/1975 per violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost., lamentando che tali norme consentirebbero la sospensione/revoca senza un effettivo e successivo accertamento del fatto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando un vizio della motivazione del Tribunale di Sorveglianza che aveva ritenuto credibile la querela solo per la coerenza con il certificato medico senza considerare adeguatamente la versione del ricorrente e i principi del diritto di difesa e della presunzione di innocenza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (tra cui la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/1997 e la Sez. 1, n. 30495/2011) e ha affermato che, sebbene la valutazione dei comportamenti possa prescindere dall'esito definitivo del procedimento penale, la decisione di revoca non può fondarsi irrimediabilmente e senza valutazione della difesa su una querela priva di adeguata istruttoria. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano, disponendo che il giudice riesamini l'istanza attenendosi ai principi del diritto di difesa, della necessaria motivazione e della valutazione complessiva della credibilità degli elementi probatori.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - art. 47-ter
art. 47-ter, commi richiamati nel testo (in particolare comma 6 e comma 9 menzionati)
La Corte ricorda che non è consentita una sospensione o revoca "automatica" della misura alternativa sulla sola base della presentazione di una denuncia: va rispettato il principio del contraddittorio, della presunzione di innocenza e il diritto di difesa; tuttavia, la valutazione della compatibilità dei comportamenti con la prosecuzione della misura può prescindere dall'esito definitivo del procedimento penale purché il giudice fornisca adeguata motivazione e valutazione di attendibilità degli elementi probatori
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - art. 51-ter
art. 51-ter, commi 1 e 2 (richiamati nella doglianza di incostituzionalità)
Le norme consentono misure cautelari e provvedimenti nell'ambito dell'ordinamento penitenziario; la Corte di legittimità richiama che l'applicazione di tali norme deve avvenire nel rispetto dei diritti costituzionali, evitando meccanismi che comportino decisioni prive di adeguata istruttoria
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 24 (diritto alla difesa), art. 27 (finalità delle pene e principio di rieducazione) e art. 111 (giusto processo) impongono che ogni provvedimento che sospende o revoca una misura alternativa sia adeguatamente motivato e rispetti il contraddittorio e la presunzione di innocenza
Corte costituzionale, sentenza n. 173/1997
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 47-ter che prevedeva la sospensione automatica della detenzione domiciliare in conseguenza della presentazione di una denuncia; principio richiamato dalla Corte di cassazione per escludere automatismi
Cassazione Penale, Sez. 1, sent. n. 30495/2011
Sez. 1, n. 30495 del 05/07/2011
Precedente in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa sulla base di una querela per lesioni quando il Tribunale aveva riscontrato il fatto con elementi probatori (es. trascrizione di file audio) che rendevano inattendibile la versione difensiva; usata per distinguere i casi in cui la querela è sufficiente da quelli in cui occorre palese istruttoria mancante
Massime di principio
- La presentazione di una querela/denuncia non determina automaticamente la sospensione o revoca della misura alternativa: il giudice deve valutare la credibilità degli elementi e rispettare il diritto di difesa.
- È legittimo per il giudice di sorveglianza valutare la compatibilità di comportamenti con la prosecuzione della misura anche prima dell'esito definitivo del procedimento penale, ma tale valutazione richiede motivazione completa e confronto con la versione del detenuto.
- Certificati medici o elementi formali allegati a una querela possono essere rilevanti, ma non sostituiscono l'obbligo di valutare complessivamente tutte le fonti di prova e le dichiarazioni della difesa.
- La remissione della querela non è necessariamente decisiva, ma deve essere considerata nella valutazione della credibilità complessiva degli eventi.
- Anche in presenza di accertamento di responsabilità, il principio di offensività lieve può consentire di non revocare la misura (art. 47-ter, comma 9), quindi la gravità e le circostanze del fatto devono essere valutate nel merito.
- Una motivazione carente o contraddittoria che non affronti le obiezioni della difesa è sufficiente per l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
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