Cassazione Penale, Sentenza n. 35641/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
Il 28 gennaio 2026 il pubblico ministero emetteva decreto di perquisizione locale e sequestro nei confronti di due indagati per il reato previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 193/2007, in relazione a un’ipotesi di macellazione abusiva. Nel corso dell’esecuzione venivano sequestrate cinque casse contenenti carne suina, scarti di lavorazione di carne suina, carne di cinghiale lavorata in pezzi e una testa intera di maiale, oltre a due posteriori di maiale. Il Tribunale del riesame di Vicenza, con ordinanza del 24 aprile 2026, riteneva sussistente il fumus commissi delicti ma annullava il sequestro per difetto di motivazione sulle esigenze probatorie. Il pubblico ministero ricorreva deducendo, con un unico motivo formulato come omessa motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., che il riesame avrebbe reso una motivazione apparente, non considerando che il decreto di perquisizione indicava specificamente i beni da ricercare e la loro rilevanza rispetto al reato contestato. Il Procuratore generale chiedeva l’inammissibilità, rilevando che le esigenze probatorie non erano esplicitate nel decreto di sequestro e non potevano essere ricavate implicitamente dall’elenco dei beni contenuto nel decreto di perquisizione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In materia di sequestro, ai sensi dell’art. 325, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge, comprendente la motivazione apparente o radicalmente carente, ma non consente di sindacare la mera illogicità manifesta come vizio autonomo. Nella specie la motivazione del Tribunale del riesame non è apparente: chiarisce che il decreto si limitava a disporre il vincolo su quanto rinvenuto e ritenuto utile alle indagini, senza indicare in che modo i beni fossero pertinenti alla verifica dei fatti contestati. Le finalità probatorie non possono essere desunte implicitamente dall’elenco delle cose da sequestrare. Inoltre, in caso di omissione del pubblico ministero e di persistente inerzia nel contraddittorio camerale, il Tribunale del riesame non può integrare d’ufficio le specifiche finalità probatorie, la cui individuazione compete al pubblico ministero. Nessuna condanna alle spese processuali o al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, trattandosi di ricorso proposto da una parte pubblica.
Norme richiamate
Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro sono deducibili la violazione di legge e i vizi motivazionali radicali, inclusa la motivazione apparente; non è invece sindacabile in questa sede la mera illogicità manifesta.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen.
La manifesta illogicità della motivazione costituisce un vizio deducibile con lo specifico motivo previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; non rientra, in quanto tale, nella violazione di legge scrutinabile nel ricorso limitato dall’art. 325 c.p.p.
Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
L’obbligo di motivazione consente di denunciare, anche nel ricorso limitato alla violazione di legge, una motivazione solo apparente, ossia priva dei requisiti minimi necessari a rendere comprensibile il percorso logico della decisione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o di pene pecuniarie a favore della cassa delle ammende, siccome il ricorso è stato proposto da una parte pubblica, atteso quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
Nel caso deciso, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto da una parte pubblica non comporta condanna alle spese processuali né al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, il sindacato per violazione di legge comprende i vizi motivazionali radicali, come la motivazione apparente, ma non la mera manifesta illogicità, che richiede lo specifico motivo previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare le specifiche esigenze probatorie e il rapporto dei beni assoggettati al vincolo con la verifica dei fatti oggetto di contestazione; una formula generica sull’utilità delle cose per le indagini non soddisfa tale esigenza.
- Le esigenze probatorie non possono essere desunte implicitamente dal solo elenco dei beni indicati nel decreto di perquisizione, se il decreto di sequestro non ne esplicita la funzione rispetto all’accertamento.
- Quando il decreto di sequestro omette di individuare le esigenze probatorie e il pubblico ministero non rimedia alla carenza nel contraddittorio camerale, il Tribunale del riesame non può integrare d’ufficio la motivazione determinando autonomamente le finalità probatorie del vincolo, trattandosi di prerogativa del pubblico ministero.
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