Cassazione Penale, Ordinanza n. 21030/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia il 12 luglio 2024, relativa a più episodi di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in San Severo tra il 21 settembre e il 24 novembre 2023, con pena sospesa di anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 4.267 di multa. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione, ma il testo evidenzia che i motivi erano generici e comunque estranei ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento solo per specifiche censure: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore ha anche rinunciato al ricorso con atto del 18 novembre 2024, senza specificarne le ragioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, la rinuncia al ricorso comunicata dal difensore; dall'altro, che l'impugnazione era comunque proposta fuori dai casi consentiti per il patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché le doglianze erano generiche e non riconducibili ai motivi tassativi di legge. In applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che nel testo risulta illeggibile/non determinabile per corruzione materiale del documento.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
indicato come norma incriminatrice dei vari episodi di reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in materia di stupefacenti.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i casi in cui è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso e di applicare la conseguente condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse o generiche rendono il ricorso inammissibile.
- La rinuncia al ricorso non esclude che la Corte verifichi comunque l'ammissibilità dell'impugnazione e, ove essa risulti proposta fuori dai casi consentiti, ne dichiari l'inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità avverso patteggiamento, il controllo della Corte è circoscritto a vizi specifici della volontà, della correlazione tra richiesta e sentenza, della qualificazione giuridica del fatto e della legalità della pena o della misura di sicurezza, non potendo estendersi a doglianze generiche sul merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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