Cassazione Penale, Sentenza n. 41818/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 30/01/2025. L'appello era stato depositato il 13/06/2025 a mezzo PEC mentre, dal 1/01/2025, il deposito degli atti di impugnazione doveva avvenire esclusivamente con modalità telematica tramite il portale del processo penale telematico. La difesa ha dedotto malfunzionamenti sistematici del portale, linee guida locali che consentivano depositi tramite PEC o cartaceo in caso di malfunzionamento, e un concreto affidamento generato da una richiesta del Tribunale del 18/06/2025 di depositare copie cartacee integrative; ha inoltre richiamato una sentenza di legittimità (Sez.6 n.24346/2025) che valorizzerebbe un approccio sostanzialistico in caso di errore nella scelta dell'indirizzo PEC.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'obbligatorietà del deposito telematico era stata ripristinata dal Presidente del Tribunale di Torino con decreto del 27/03/2025 e che la sospensione era stata revocata dal 14/04/2025; la deroga transitoria che consentiva la trasmissione mediante PEC era applicabile solo per appelli proposti entro il 31/03/2025 e quindi non operava per l'impugnazione presentata a giugno. La difesa non ha provato un concreto malfunzionamento del sistema telematico né l'esistenza di una misura amministrativa che legittimasse il deposito tramite PEC. La sentenza richiamata (Sez.6 n.24346/2025) è stata ritenuta non pertinente perché riguarda una fattispecie diversa (invio a indirizzo PEC non quello specificamente designato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lettera c) c.p.p.
Richiamato dalla difesa nel combinato disposto con altre norme come riferimento alle regole sulle impugnazioni; la Corte non ha ritenuto che potesse giustificare il deposito fuori dalla modalità telematica obbligatoria
Norma richiamata nella difesa in tema di impugnazioni; la Corte ha applicato le regole procedurali nel senso dell'obbligo di deposito telematico salvo deroghe transitorie
Richiamato in combinato disposto con le altre norme procedurali; la Corte ha valutato la regolarità formale del deposito in base alla normativa telematica vigente
Richiamato nella motivazione in ordine alle linee guida che prevedono procedure di emergenza in caso di malfunzionamento del sistema telematico; la Corte ha ritenuto che non fosse provato il verificarsi delle condizioni previste
Decreto del Ministero della Giustizia 27/12/2024 n.206, art.1
Ha stabilito l'obbligatorietà del deposito telematico in materia penale dal 1/01/2025; la Corte ha ritenuto vincolante tale previsione salvo le deroghe transitorie espressamente previste
Decreto del Ministero della Giustizia n.217/2023, art.3 (come sostituito dall'art.1 del decreto n.206/2024)
La Corte ha richiamato la disciplina transitoria derivante da questa disposizione, rilevando che la possibilità di trasmissione via PEC per alcuni appelli era limitata a istanze proposte entro il 31/03/2025
Decreto del Presidente del Tribunale di Torino del 27/03/2025 e revoca della sospensione (a far data dal 14/04/2025)
Atto amministrativo locale che ha ripristinato l'obbligatorietà del deposito telematico nel territorio di Torino; la Corte lo ha ritenuto determinante per escludere la legittimità del deposito tramite PEC nel caso concreto
Sentenza Corte di cassazione Sez.5 n.29495 del 27/06/2025
La Corte richiama questa pronuncia per indicare i termini della disciplina transitoria che ammetteva la PEC per alcuni appelli sino al 31/03/2025
Sentenza Corte di cassazione Sez.6 n.24346 del 02/08/2025
Pronuncia citata dalla difesa a sostegno di un approccio sostanzialistico in caso di errore nella scelta dell'indirizzo PEC; la Corte ha ritenuto la sentenza recente non rilevante per il caso perché attiene a fattispecie diversa (invio a indirizzo PEC diverso da quello designato)
Massime di principio
- Dal 1/01/2025 il deposito telematico degli atti di impugnazione in materia penale è la regola; eccezioni transitorie devono essere interpretate restrittivamente e applicate solo nei termini espressamente previsti.
- La trasmissione tramite PEC può essere ammessa per specifiche deroghe transitorie previste dalla normativa e dalla giurisprudenza, ma solo se l'appello è proposto entro i termini e condizioni previsti dalla deroga (es. entro il 31/03/2025 per le ipotesi richiamate).
- Il difensore ha l'onere di informarsi sulle modalità operative e su eventuali provvedimenti locali che sospendono o modificano l'obbligo di deposito telematico; l'errata scelta della modalità di deposito è rilevante e può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione se non è giustificata da comprovate cause di forza maggiore o malfunzionamento.
- Per invocare l'ammissibilità del deposito effettuato con modalità alternative al portale telematico è necessario provare concretamente il malfunzionamento del sistema o la presenza di un'autorizzazione/linea guida dell'ufficio che legittimi la modalità alternativa.
- Fattispecie diverse richiedono valutazioni diverse: errori tecnici come l'invio a un indirizzo PEC diverso possono, in casi specifici e se privo di pregiudizio, essere valutati con criterio sostanzialistico, ma questo non estende automaticamente la regola a tutti gli errori formali di deposito.
- Prassi operativa consigliata: utilizzare il portale telematico quando obbligatorio; se il sistema non funziona, documentare immediatamente il malfunzionamento, chiedere conferma scritta all'ufficio giudiziario e conservare tutte le comunicazioni che possano giustificare un deposito alternativo.
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