Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 197/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura di ingresso di un lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato. Nel ricorso si sosteneva che l’istanza fosse stata presentata dal datore di lavoro quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata semplificata; la Prefettura ha invece affermato che l’istanza fosse stata presentata quale titolare di impresa individuale. Il Collegio ha rilevato che l’istanza non conteneva riferimenti alla società, ma che la documentazione prodotta dopo il primo preavviso di revoca, comprendente la richiesta ad ANPAL e l’asseverazione sulla capacità economica, si riferiva alla società e che il provvedimento finale aveva valutato l’incapacità economica sulla base del fatturato e della perdita di esercizio della medesima società. La questione è stata quindi esaminata assumendo che la Prefettura avesse considerato l’istanza come presentata per conto della società. Il ricorrente non ha contestato il difetto di capacità economica del datore di lavoro, risultante dall’asseverazione, dalla quale emergevano un fatturato di euro 32.900 e una perdita di esercizio di euro 22.392. La situazione economica risultava inoltre aggravata dalla richiesta di nulla osta per altri quattro lavoratori. È stata infine dedotta, o comunque prospettata, l’ingiustificata disparità derivante dal fatto che la Prefettura avrebbe mantenuto gli altri quattro nulla osta, nonché la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo, a un sommario esame, insufficienti i profili di fondatezza del ricorso. In particolare, il difetto di capacità economica del datore di lavoro non risultava contestato e appariva comprovato dai dati dell’asseverazione; tale deficit era aggravato dal numero di lavoratori per i quali era stato richiesto il nulla osta. La mancata revoca degli altri nulla osta non è stata ritenuta idonea a fondare una posizione di vantaggio per il ricorrente, poiché la legittimità di tale diversa gestione appariva dubbia alla luce della situazione economica dell’impresa. Il Collegio ha inoltre escluso che potesse essere rilasciato un permesso per attesa occupazione quando la procedura di ingresso regolare fosse fallita per mancanza di requisiti indispensabili previsti dalla legge. Il periculum non è stato specificamente sviluppato, poiché il difetto di fumus ha determinato il rigetto della cautelare. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è dipeso dall’insufficienza dei profili di fondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Nella procedura per l’ingresso di lavoratori stranieri, la capacità economica del datore di lavoro costituisce un requisito indispensabile; quando il suo difetto risulti dai dati economici documentati e non sia contestato, la revoca del nulla osta presenta, in sede cautelare, sufficienti elementi di plausibilità.
  • La valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere riferita all’impresa indicata nella documentazione procedimentale e nel provvedimento finale, anche quando l’istanza originaria non contenga un espresso riferimento alla società, qualora l’amministrazione abbia concretamente esaminato la posizione societaria nel corso del procedimento.
  • La mancata revoca di altri nulla osta rilasciati al medesimo datore di lavoro non attribuisce automaticamente al destinatario di una revoca una posizione tutelabile per disparità di trattamento, quando la legittimità dei provvedimenti favorevoli assunti nei confronti degli altri lavoratori sia dubbia alla luce della stessa situazione economica.
  • Non può essere riconosciuto un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la procedura di ingresso regolare del lavoratore straniero non si sia perfezionata a causa della mancanza di requisiti indispensabili previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.