Cassazione Penale, Sentenza n. 44532/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale contro la sentenza di condanna per truffa aggravata. Con il ricorso straordinario (art. 625-bis c.p.p.) è sostenuto un "errore di fatto" della Corte di cassazione: secondo il difensore la Corte avrebbe ritenuto che il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova fosse motivato dall'inadeguatezza del programma trattamentale prodotto dall'imputato, mentre in realtà tale programma non era ancora agli atti (era stato richiesto all'UEPE ma non elaborato). Si censura inoltre che il Tribunale e la Corte d'appello avrebbero rigettato la messa alla prova anche per l'insufficienza dell'offerta risarcitoria (170.000 euro contro un danno contestato di 500.000) e che tale offerta si riferiva solo alla richiesta di applicazione della pena e non alla messa alla prova.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. Il tribunale ha ritenuto che la censura proposta non configurasse un errore di fatto manifesto ma una valutazione giuridica/di merito (errore di diritto/di giudizio), esclusa dalla disciplina dell'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha osservato che nell'ordinanza impugnata non si afferma che il rigetto fosse basato su un programma trattamentale ritenuto inidoneo, bensì sulla ritenuta insufficienza dell'offerta risarcitoria. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (determinazione equitativa, senza ritenere colpa nella presentazione del ricorso).
Norme richiamate
Il rimedio è ammesso solo per errori materiali o di fatto manifesti; non è esperibile per contestazioni che costituiscono errori di diritto o valutazioni di merito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente; applicata qui insieme alla determinazione equitativa dell'importo da versare alla cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può comunque essere disposto un versamento equitativo alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è utilizzabile esclusivamente per errori materiali o di fatto manifesti; non può sostituirsi alla normale impugnazione quando la decisione contiene valutazioni giuridiche o di merito.
- Le decisioni sulla messa alla prova spesso implicano valutazioni discrezionali (idoneità del programma, sufficienza dell'offerta risarcitoria): tali valutazioni non sono normalmente sindacabili tramite il rimedio per errore di fatto.
- Se si vuole contestare che una richiesta di messa alla prova sia stata rigettata in assenza di documentazione (es. programma UEPE non elaborato), occorre prima ottenere nel processo un atto formale che attesti l'assenza del documento e impugnare con i mezzi ordinari le violazioni procedurali o di diritto; limitarsi ad un ricorso per "errore di fatto" senza prova manifestamente oggettiva è rischioso e spesso inammissibile.
- Quando la questione riguarda la necessità che l'UEPE elenchi o definisca un programma prima che il giudice si pronunci, è preferibile sollecitare l'integrazione istruttoria o una pronuncia interlocutoria nel merito, e documentare l'effettiva richiesta e l'assenza di risposta, prima di invocare rimedi straordinari.
- In casi simili, distinguere nettamente (e documentare) se si denuncia una lacuna fattuale oggettiva (es. documento mancante, errore materiale di trascrizione) — che può sorreggere un ricorso per errore di fatto — oppure si contesta la valutazione politica/giuridica del giudice, che invece richiede impugnazioni ordinarie o motivi di diritto.
- Presentare un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e versamenti alla cassa delle ammende; pertanto è consigliabile valutare preliminarmente la sussistenza di un errore di fatto manifesto e produrre prove chiare e documentali di tale errore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44506/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44507/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44508/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44509/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44510/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44511/2024 del 05/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →