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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15125/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato l'applicazione di misure cautelari per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416‑bis c.p. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) censura sulla qualificazione del sodalizio come autonoma formazione mafiosa e sulla motivazione (violazione artt. 416‑bis c.p., 274, 8 c.p.p.), contestando che la presunta "mafiosità" derivasse solo dalla provenienza dei singoli e denunciando assenza di cassa comune, di stabilita e di capacità intimidatoria esterna; (2) contestazione della propria partecipazione all'associazione, sostenendo di essere solo prestanome e che molte condotte utilizzate dal Tribunale erano già oggetto di decisione non impugnata (principio devolutivo); obiezioni sull'inferenza probatoria dalle intercettazioni e sulla mancata prova della fittizietà delle intestazioni societarie; (3) vizio di motivazione circa l'esistenza delle esigenze cautelari, lamentando l'uso di mere formule e la mancata motivazione rafforzata dopo l'overturning.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata l'ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva compiuto un'analisi approfondita e rafforzata (necessaria per l'overturning) degli indizi di associazione di tipo mafioso: affectio societatis, frequenza e continuità di incontri, apporto comune di capitali e mezzi, costituzione di societa' strumentali, esistenza di un sistema di mutua assistenza (cassa), e modalità intimidatorie percepite sul territorio anche senza minacce esplicite. La Corte ha inoltre confermato la corretta utilizzazione, nei limiti del devoluto, di singole condotte e conversazioni intercettate per valutare la partecipazione all'associazione e ha escluso la violazione del principio devolutivo. Infine ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (verifica solo dell'adeguatezza logico‑giuridica della motivazione, non riesame dei fatti). La misura cautelare è stata dunque ritenuta giustificata allo stato degli atti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Applicata per qualificare l'associazione come del tipo mafioso; la Corte richiama i requisiti: fama e prestigio criminale autonomi, capacità di intimidazione esternalizzata o percepita e tendenza alla persistenza del vincolo associativo. Si valuta anche la possibilita' di una mafiosita' 'immanente' della formazione autonoma, pur derivante dalla caratura dei singoli componenti

  • art. 416 c.p.

    Rilevato in connessione con la valutazione del vincolo associativo e della sua stabilita', sebbene il fulcro del provvedimento sia stato l'art. 416‑bis

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato nel testo giurisprudenziale: l'agire professionale e organizzato non e' di per se' sufficiente per l'aggravante del 'metodo mafioso', occorre la percezione della provenienza mafiosa da parte delle vittime o della comunita'

  • art. 274 c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di impugnazione sulla motivazione e sulla portata degli atti del giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del Riesame

  • art. 8 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in punto di vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimita' e gli oneri motivazionali del giudice

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a vizi procedurali; la Corte non ha ritenuto sussistenti profili tali da inficiare la decisione sulle misure

  • art. 275 c.p.p.

    Norma processuale collegata alla materia delle misure cautelari, richiamata nel contesto delle censure sulla motivazione delle esigenze cautelari

  • art. 310 c.p.p.

    Citato in relazione ai profili di impugnazione e devoluzione; la Corte conferma i limiti del sindacato del riesame e della Cassazione

  • art. 597 c.p.p.

    Riferito nel ricorso in relazione a contestazioni di specifici atti e acquisizioni probatorie; la Corte non ha accolto le censure

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 416‑bis c.p. non basta la mera presenza di soggetti con provenienza mafiosa: occorre che la formazione manifesti autonomia strutturale e una capacita' di intimidazione percepita nel territorio (anche senza ricorso esplicito a violenza), nonche' una stabile affectio societatis (continuita', incontri, apporto comune di mezzi/risorse).
  • La reputazione criminale dei singoli componenti puo' contribuire alla 'mafiosita' dell'organizzazione autonoma, ma e' necessario dimostrare che quella fama venga effettivamente utilizzata e percepita come tale dalla comunita' o dalle vittime (immanenza ed esternalizzazione del metodo mafioso).
  • La costituzione di societa' 'ad hoc', l'impiego di strutture economiche per attivita' illecite, il finanziamento reciproco (anche per assistenza ai detenuti) e la sistematica gestione di affari comuni costituiscono indici rilevanti di stabilita' e di scopo associativo.
  • Nell'appello cautelare il Tribunale del Riesame puo' compiere una valutazione rafforzata e, nei limiti del devoluto, prendere in considerazione condotte e fatti anche se riferiti a reati non oggetto di appello, purche' tali elementi servano a valutare la sussistenza del delitto associativo (il 'thema decidendum' resta circoscritto ma la cognizione sui fatti puo' essere ampia).
  • In Cassazione contro decisioni cautelari il sindacato e' limitato: il giudice di legittimita' verifica l'adeguatezza logico‑giuridica della motivazione e il rispetto dei principi di diritto, ma non puo' sostituirsi al giudice di merito nel riesame critico delle prove.
  • Dopo un overturning decisionale e' richiesto al Tribunale del Riesame un onere motivazionale rafforzato per giustificare la diversa scelta rispetto al giudice di primo grado; la mancanza di tale motivazione rafforzata puo' essere censurata.
  • L'uso di intercettazioni, conversazioni tra presenti e dichiarazioni di soggetti offesi puo' fornire gravi indizi di colpevolezza se la motivazione ne dimostra la coerenza logica e la consonanza con il quadro probatorio complessivo.

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