Cassazione Civile, Ordinanza n. 14790/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello, confermando il rigetto dell'impugnazione avverso un atto di intimazione di pagamento relativo al saldo di somme ancora dovute in base a una precedente ingiunzione. Le somme riguardavano varie annualità di TIA, TARES e TARI, oltre a sanzioni e interessi moratori per tardivo pagamento. In sede di legittimità, prima della decisione, la ricorrente ha depositato un accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti sui tributi contestati e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo stragiudiziale depositato dalla ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha quindi disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e il fatto che l'ipotesi sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La disposizione sull'ulteriore contributo unificato è di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, sicché non è suscettibile di interpretazione estensiva; nel caso di cessazione sopravvenuta della materia del contendere non ricorrono i presupposti per il suo versamento.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, intervenga un accordo stragiudiziale tra le parti che definisca integralmente la controversia, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione sopravvenuta della materia del contendere comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, ove la definizione della lite lo giustifichi.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se la definizione del giudizio interviene per una causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso, poiché la disciplina è eccezionale e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.
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