Cassazione Penale, Ordinanza n. 37025/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 16 gennaio 2026 della Corte d’appello di Bari, che aveva rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna per furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione, anche apparente, e travisamento della prova, in particolare rispetto alla professionalità degli autori del reato. Con il secondo ha dedotto vizio di motivazione e motivazione apparente sulla collocazione temporale dell’impronta dattiloscopica. La difesa ha sostenuto una ricostruzione alternativa dei fatti e ha formulato anche argomenti ipotetici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, anziché formulare censure di legittimità e indicare un’effettiva distorsione del dato probatorio, sollecitassero una ricostruzione alternativa dell’accaduto. Il travisamento della prova, infatti, deve riguardare l’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio rilevante e decisivo, senza consentire una rilettura o reinterpretazione del suo significato. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata contiene un apprezzamento del compendio probatorio non manifestamente illogico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; in presenza di profili di colpa per l’evidente inammissibilità, comporta anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il travisamento della prova deducibile in cassazione riguarda l’erronea trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio rilevante e decisivo, considerato nella sua dimensione oggettiva; non consente al giudice di legittimità di rivalutare il significato della prova o di sostituire alla ricostruzione di merito una diversa ricostruzione dei fatti.
- Sono inammissibili le censure che, pur formulate come vizi di motivazione o travisamento della prova, si risolvono nella richiesta di una lettura alternativa del compendio probatorio e non individuano un’effettiva e decisiva distorsione del dato probatorio.
- Una motivazione di merito che esprime un apprezzamento del compendio probatorio non manifestamente illogico non può essere sovvertita in cassazione mediante argomenti ipotetici o la mera contrapposizione di una diversa valutazione delle prove.
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