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Ordinanza

Ordinanza n. 174/2026 - Napoli, Sezione 9

avverso e per l'annullamento, previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare volta a tutelare efficacemente la posizione sostanziale del ricorrente inabile gravissimo: 1) della Determinazione adottata dall'Ambito n. 31 Comune di Torre del Greco RCG N. -OMISSIS- mai notificata di “Assegni di cura a valere sul fondo non autosufficienza - approvazione graduatoria dei beneficiari e contestuali adempimenti contabili e approvazione modello accettazione e rinuncia”; 2) della Delibera n.-OMISSIS- del Coordinamento Istituzionale di Ambito adottata nella seduta del 22.07.2025 con la quale vengono applicati i criteri di riparto e ridotti gli importi da erogare ai soggetti gravissimi del 60%; 3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l'erogazione dell'assegno di cura anche per l'annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023 nella quantificazione massima di € 1.200,00 oltre alla maggiorazione del 10% in quanto allettata h24 e beneficiaria delle cure domiciliari di terza fascia dovuta ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS-, allegato B, paragrafo 2.2, dichiarando illegittima la graduatoria stilata dall'Amministrazione, intimata in maniera violativa della normativa regionale ed europea.

Giustizia amministrativa202506434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria dei beneficiari degli assegni di cura per l’annualità 2025 e deliberazione di riduzione del 60% degli importi destinati ai soggetti con disabilità gravissima

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione dell’Ambito n. 31 relativa all’approvazione della graduatoria dei beneficiari degli assegni di cura e la deliberazione del Coordinamento istituzionale di Ambito che ha applicato criteri di riparto riducendo del 60% gli importi spettanti ai soggetti gravissimi. Hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, nel merito, l’accertamento del diritto della minore, ritenuta eleggibile e finanziabile, a percepire per l’annualità 2025 l’assegno nella misura massima di 1.200 euro mensili, oltre alla maggiorazione del 10% prevista per la condizione di allettamento continuativo e per la fruizione di cure domiciliari di terza fascia. È stata inoltre dedotta l’illegittimità della graduatoria per violazione della normativa regionale ed europea. Dal provvedimento non risultano ulteriori dettagli sui singoli motivi di legittimità.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della graduatoria, della deliberazione di riduzione degli importi o la spettanza della misura economica richiesta. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 28 aprile 2026. Considerato il numero dei soggetti potenzialmente incisi dall’eventuale accoglimento e l’impossibilità di identificarli nominativamente, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, indicando gli adempimenti a carico dei ricorrenti e del Comune: comunicazione contenente i dati del giudizio, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l’individuazione dei controinteressati tramite i codici alfanumerici della graduatoria, il testo integrale del ricorso e le indicazioni per seguire il processo; pubblicazione sul sito istituzionale comunale; deposito della prova della pubblicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita trattazione del merito

    Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può adottare tale misura senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale delle censure.

  • art. 55 c.p.a.

    Norma richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio per pubblici proclami

    Consente, ricorrendone i presupposti, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in relazione alle modalità di notificazione autorizzate dal giudice.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione alle modalità di notificazione autorizzate dal giudice.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’integrazione del contraddittorio.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e [dato oscurato], Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando la rapida fissazione dell’udienza di merito è idonea a soddisfare le esigenze cautelari, il giudice può definire la fase cautelare mediante la sollecita trattazione del merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure o concedere la sospensione dell’atto.
  • Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione di una pluralità di beneficiari non identificabili nominativamente, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, individuando i controinteressati attraverso codici alfanumerici o altri elementi idonei a garantirne l’identificazione nel rispetto della riservatezza.
  • Nelle notificazioni per pubblici proclami relative a graduatorie contenenti dati sensibili, le modalità di pubblicazione devono conciliare l’effettività del contraddittorio con la protezione dei dati personali, evitando la diffusione dei nominativi e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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