Cassazione Penale, Sentenza n. 17528/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8 maggio 2023 che aveva rigettato l'istanza relativa alla confisca di un immobile sito a Isola Capo Rizzuto; il ricorrente deduceva, tramite difensore, che l'opposizione fosse tempestiva perché il decorso del termine di 15 giorni avrebbe dovuto decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito alla terza interessata Angelina Mussari, e contestava inoltre che la confisca fosse stata revocata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui il termine per proporre opposizione di 15 giorni decorre per ciascuna parte dalla comunicazione/notifica ricevuta dalla stessa (o dal proprio difensore se più favorevole). Dagli atti risultava che la notifica era stata ricevuta dall'interessato e dal suo difensore l'8/6/2023 e l'opposizione è pervenuta via PEC il 28/6/2023, oltre il termine. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Stabilisce che avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione senza formalità l'interessato può proporre opposizione entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione; la Corte ha applicato questa norma per confermare il termine perentorio per l'opposizione.
art. 666 cod. proc. pen., comma 6
Prevede che per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni; la norma è richiamata per estendere al procedimento di opposizione le regole sulle impugnazioni ordinarie.
Stabilisce che i termini per proporre impugnazioni decorrono per "ciascuna delle parti" dalla data di ricezione della comunicazione o della notifica (salvo l'eccezione del difensore); la Corte ha interpretato la norma nel senso che il decorso va calcolato individualmente per ogni parte, non in riferimento alla notifica a terzi.
art. 240 ord. pen. e artt. 125 e 127 cod. proc. pen.
Richiamate nella motivazione come riferimenti procedurali connessi ai profili di impugnazione e comunicazione: la Corte ha scartato la doglianza della difesa relativa alla revoca della confisca perché non attinente al punto decisivo della tempestività dell'opposizione.
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende quando il ricorso risulta infondato o presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000 sulla base di questa norma.
Massime di principio
- Nei procedimenti di esecuzione l'opposizione alle ordinanze deve essere proposta entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione ricevuta dalla singola parte; non si può far decorrere il termine dalla notifica effettuata a un'altra parte o a una terza.
- Il termine perentorio decorre individualmente per ciascuna parte o, se più favorevole, dalla data in cui l'atto è stato ricevuto dal proprio difensore; verificare sempre le date effettive di ricezione e quelle annotate negli atti.
- La tardiva proposizione dell'opposizione determina l'inammissibilità sancita a pena di decadenza e comporta normalmente la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, al pagamento di somme a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.
- Se si ritiene che vi sia stata revoca del sequestro o della confisca, occorre tempestivamente e specificamente dedurlo nell'opposizione o in altro rimedio processuale idoneo e produrre le relative prove, senza confidare su calcoli di termini fondati su notifiche a terzi.
- Per evitare rischi di decadenza è consigliabile depositare l'atto (anche tramite PEC) non oltre qualche giorno prima dello scadere del termine e documentare la ricezione da parte del difensore; in caso di dubbi sulla data di notifica, chiedere certificazioni ufficiali o comunicazioni al cancelliere.
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