Cassazione Penale, Sentenza n. 32789/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per estinzione del reato per prescrizione. Il reato contestato (false informazioni al pubblico ministero, art. 371-bis c.p.) sarebbe stato commesso il 22 ottobre 2015 e, dato il massimo della pena applicabile (4 anni), il termine di prescrizione (7 anni e 6 mesi) si è perfezionato il 22 aprile 2023, quindi prima della pronuncia della sentenza di appello. In sede di appello le parti avevano concordemente chiesto la declaratoria di prescrizione, ma la Corte di appello ha omesso di pronunciare o motivare sulla eccezione di prescrizione e ha confermato la condanna di primo grado.
La decisione
La Corte suprema ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il reato si fosse estinto per prescrizione (prescrizione maturata il 22 aprile 2023) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il Collegio ha inoltre rilevato che non sono intervenute cause di sospensione del corso della prescrizione e che, poiché l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. era stata già esclusa in istruttoria, la competenza era del giudice monocratico e non si applicano le norme di sospensione successive introdotte nel 2017 e nel 2021 al fatto commesso nel 2015.
Norme richiamate
La norma incrimina le false informazioni al pubblico ministero; il reato è punito con pena fino a quattro anni, da cui deriva un termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi applicato al caso concreto.
L'aggravante originariamente contestata era stata motivatamente esclusa dal giudice dell'udienza preliminare; tale esclusione ha inciso sulla competenza (giudice monocratico) e sulla determinazione del termine di prescrizione applicabile.
La corte ha rilevato che il reato, per la data di commissione del 2015, non rientra nella disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, quindi nessuna sospensione si è applicata.
La norma sulla definitiva cessazione del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (introdotta dalla legge 27 settembre 2021, n.134) non si applica al reato commesso nel 2015; pertanto non ha impedito il decorso della prescrizione.
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione conta la pena massima edittale applicabile al reato concreto: da essa si ricava il termine massimo di prescrizione.
- La data di commissione del reato è determinante per stabilire se si applicano regole successive (es. sospensione o norme di salvaguardia introdotte da leggi intervenute) e, se il fatto è anteriore alla loro entrata in vigore, quelle regole non si applicano.
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, il giudice di appello deve valutare e motivare sull'eccezione di prescrizione e, se confermata, annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- La concordanza delle parti sulla dichiarazione di prescrizione non esime il giudice dal dovere di motivare la decisione; l'omessa motivazione sull'eccezione può essere censurata e portare all'annullamento.
- L'esclusione di aggravanti in fase preliminare può cambiare la competenza e incidere sul calcolo della prescrizione (pena edittale applicabile); verificare sempre l'effetto di eventuali esclusioni o modifiche dell'imputazione sulla prescrizione.
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