Sentenza del 26/05/2022 n. 1757 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Iscrizione ipotecaria - Notifica - Effetti - Interruzione prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che, in materia tributaria, l'iscrizione ipotecaria — pur quando non preceduta da una preventiva comunicazione al debitore dell'intimazione ad adempiere — costituisce atto funzionale alla riscossione e, come tale, è idonea ad interrompere la prescrizione. Di conseguenza il motivo del ricorrente è respinto e l'iscrizione mantiene l'effetto interruttivo rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente censura l'iscrizione ipotecaria sostenendo che, non essendo stata preceduta dalla preventiva comunicazione al debitore dell'intimazione ad adempiere, tale iscrizione non poteva produrre effetti interruttivi della prescrizione del credito tributario.
Norme richiamate
Norme sulla riscossione dei tributi (quadro normativo es. D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche)
L'iscrizione ipotecaria, essendo un atto strumentale per l'esazione coattiva del credito tributario, è interpretata come atto idoneo a interrompere la prescrizione anche se non è stata preceduta dalla comunicazione dell'intimazione ad adempiere.
Codice Civile - disposizioni generali sulla prescrizione
Le regole sull'interruzione della prescrizione si applicano secondo la giurisprudenza anche agli atti esecutivi/strumentali della pubblica amministrazione; rileva l'efficacia esterna e il nesso funzionale dell'atto con la riscossione del credito.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria disposta per finalità di riscossione tributaria interrompe la prescrizione del credito anche se non è stata preceduta dalla preventiva comunicazione dell'intimazione ad adempiere.
- Ai fini dell'interruzione è determinante la natura e la funzione dell'atto (collegamento all'esazione coattiva) e la sua efficacia esterna, più che la regolarità formale di eventuali comunicazioni preliminari.
- Irregolarità nella notifica dell'intimazione ad adempiere non incidono automaticamente sull'efficacia interruttiva dell'iscrizione ipotecaria: per ottenere il riconoscimento della prescrizione il contribuente deve dimostrare l'assenza di atti efficaci interruttivi o un vizio tale da invalidare l'atto stesso.
- Il contribuente mantiene la possibilità di impugnare l'iscrizione ipotecaria per vizi sostanziali o per violazioni del diritto di difesa, ma tale impugnazione è distinta dalla questione dell'interruzione della prescrizione.
- Per calcolare termini e decorrenze è la data dell'iscrizione ad essere rilevante come momento di interruzione; pertanto, per valutare la prescrizione occorre verificare tutti gli atti compiuti dall'ente fino a quella data.
- Prassi consigliata: conservare e documentare tutte le comunicazioni ricevute, verificare tempestivamente le trascrizioni ipotecarie e, quando necessario, proporre ricorsi o istanze di riesame nei termini per non perdere la possibilità di contestare sia la sussistenza del credito sia la regolarità degli atti esecutivi.
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