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Sentenza

Sentenza del 26/05/2022 n. 194 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Recupero di un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art.1, comma 35 L. n.190/2014) pari a Euro 76.570 per il periodo di imposta 2015; l'Agenzia contestava l'agevolabilità del progetto R&S sostenendo che il progetto e le attività non rispettavano i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa e dalla prassi e quindi il credito sarebbe inesistente. La società ha prodotto documentazione tecnica e contabile a supporto delle qualifiche del progetto e delle spese sostenute. In primo grado la CTP di Perugia aveva accolto il ricorso della società rilevando che l'Agenzia non aveva effettuato accertamenti di natura scientifica; in appello l'Agenzia ha lamentato che i giudici non hanno valutato le violazioni formali contestate e non hanno disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) nonostante la necessità di competenze tecniche.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto convincenti le argomentazioni tecniche e la documentazione prodotta da B.M., hanno rilevato che l'Agenzia aveva riconosciuto di non possedere le competenze tecniche e non aveva chiesto il parere del MISE, e hanno ritenuto le spese contestate effettive ed ammissibili (compresi i compensi del responsabile tecnico e le ore dei dipendenti, nonché le prestazioni 'extra muros'). L'Agenzia è stata condannata alle spese di grado, liquidate in Euro 4.000,00.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2014, n.190

    Il credito d'imposta R&S è riconosciuto per investimenti eccedenti la media triennale; per fruirne l'attività progettuale deve essere effettivamente di ricerca e sviluppo (innovativa, creativa, sistematica e trasferibile) e le spese devono essere ammissibili ed effettivamente sostenute.

  • Decreto-Legge n.145/2013 convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n.9

    Prevede il recupero del credito d'imposta in caso di spese non ammissibili o non effettivamente sostenute; disciplina il potere dell'amministrazione di recuperare crediti indebitamente utilizzati.

  • Norma e prassi amministrativa sul procedimento di controllo

    L'Agenzia, quando la riconducibilità delle attività a quelle 'eleggibili' presenta difficoltà tecniche, può richiedere un parere tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). La mancata attivazione di tale procedura, se l'ufficio dichiara di non possedere competenze tecniche, indebolisce la contestazione dell'ufficio se il contribuente fornisce documentazione tecnica e contabile convincente.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione fiscale contesta la natura tecnico-scientifica di un progetto R&S ma ammette di non avere competenze tecniche, è opportuno che richieda il parere del MISE o nomini una CTU: la mancata istruttoria tecnica può rendere debole l'atto di recupero.
  • La qualificazione dell'attività come R&S si valuta sul contenuto tecnico e operativo (innovazione, sistematicità, trasferibilità), non solo sulla forma: documentazione tecnica dettagliata (descrizione progetto, risultati, nuove miscele, prove in opera) è determinante per il contribuente.
  • Violazioni formali documentali non necessariamente comportano l'esclusione dall'agevolazione se il contribuente dimostra l'effettività delle attività e la riconducibilità delle spese; la piena dimostrazione di ruoli, ore e responsabilità aziendali è essenziale.
  • Le prestazioni svolte da terzi (laboratori e fornitori 'extra muros') possono essere considerate ammissibili se risultano strumentali al progetto e i risultati sono valutati e utilizzati dal soggetto committente.
  • La documentazione contabile e il bilancio certificato rafforzano la prova delle spese sostenute; in presenza di bilancio certificato i giudici possono ritenere non necessaria la certificazione separata delle schede ore per ritenere congrue le spese del personale.
  • Onere probatorio: spetta all'Amministrazione fornire elementi tecnici precisi per dimostrare l'inesistenza del progetto o l'inammissibilità delle spese; in mancanza di tale prova e con documentazione tecnica idonea, il contribuente può ottenere l'accoglimento del ricorso.

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