Sentenza del 26/05/2022 n. 1765 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Registro imprese - Cancellazione volontaria - Effetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSi stabilisce un doppio regime temporale ed operativo: da un lato la cancellazione volontaria comporta l'improcedibilità o l'inammissibilità della società a stare in giudizio; dall'altro, per tutelare creditori e l'erario, gli atti di liquidazione e quelli fiscali e contributivi restano efficaci e validi nei confronti della società per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, periodo nel quale l'estinzione non ha ancora effetto pieno.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La disposizione chiarisce gli effetti della cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese: impone che la società cancellata non possa ammissibilmente agire o stare in giudizio; tuttavia, ai fini della validità e dell'efficacia degli atti relativi alla liquidazione, nonché degli accertamenti, contenziosi e della riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione prevista dall'art. 2495 c.c. produce effetto soltanto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
Norme richiamate
L'art. 2495 c.c. viene interpretato come norma che disciplina l'estinzione delle società e qui collegata alla cancellazione dal Registro delle Imprese: l'effetto estintivo è rinviato di cinque anni ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione e degli atti tributari/contributivi, compatibilmente con la tutela dei creditori e dell'erario.
Massime di principio
- La cancellazione volontaria dal Registro determina, di norma, l'incapacità della società cancellata a promuovere o proseguire azioni giudiziarie; pertanto terzi devono verificare la sussistenza della personalità giuridica prima di ammettere o dare corso a piani processuali.
- Nonostante la cancellazione, per finalità di tutela dei creditori e dell'erario, gli atti di liquidazione e gli atti relativi a tributi, contributi, sanzioni e interessi conservano efficacia per un periodo transitorio di cinque anni dalla richiesta di cancellazione: creditori e amministrazioni possono quindi ancora agire entro tale termine.
- In casi controversi, i giudici devono distinguere fra l'improcedibilità per la società nel processo (da cancellata) e la possibilità per soggetti terzi o per l'amministrazione finanziaria di far valere diritti derivanti dalla società nel quinquennio post-cancellazione.
- Per chi è creditore o per l'amministrazione fiscale è prudente esercitare i diritti di accertamento e riscossione tempestivamente, entro il termine quinquennale, e documentare il collegamento degli atti alla posizione della società estinta ai fini della loro efficacia.
- Per i terzi che contrattano con la società poco prima della cancellazione è consigliabile verificare lo stato dell'iscrizione e prevedere garanzie/valutazioni alternative, poiché l'incapacità processuale della società cancellata può ostacolare l'esecuzione o la tutela giudiziale dei diritti.
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