Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/05/2022 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Errata determinazione imposta dovuta - restituzione imposta al cliente - modalità recupero imposta non dovuta - termine emissione nota di credito - istanza di rimborso - mancanza presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C C S.r.l. aveva erroneamente applicato IVA al 22% su prestazioni che avrebbero dovuto beneficiare dell'aliquota ridotta del 4%. Su richiesta della committente T S S.p.a. la società emetteva note di credito e accreditava somme; la committente regolarizzava le proprie liquidazioni IVA versando l'imposta indebitamente detratta. C C ha chiesto rimborso all'Amministrazione per l'IVA risultante a credito verso l'Erario. L'Ufficio ha parzialmente negato il rimborso per € 42.090,10 ritenendo decorsa la decadenza biennale prevista dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 (termine per l'azione di rimborso tributario dall'originario versamento). La contribuente ha sostenuto invece che il termine dovesse decorrere dal momento della restituzione all'operatore economico/committente o dalla richiesta di quest'ultimo, invocando l'art. 30-ter DPR 633/1972; l'Agenzia ha contestato, rilevando che solo la restituzione eseguita in esecuzione di un provvedimento coattivo può far decorrere il termine dalla data della restituzione.

La decisione

La Commissione ha ritenuto che l'art. 30-ter DPR 633/1972 non fosse applicabile ratione temporis al caso in esame e che dovesse quindi trovare applicazione l'art. 21 d.lgs. 546/1992. Richiamando la giurisprudenza (Cass. e Corte di Giustizia UE), ha affermato che il prestatore può ottenere il rimborso dall'Amministrazione, con decorrenza del termine speciale, solo per l'imposta che abbia dovuto restituire al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo a suo danno ed a favore del committente; la mera restituzione spontanea o la sola pretesa del committente non sono idonee a superare la decadenza. Non essendovi nel caso un provvedimento coattivo cui il prestatore si sia conformato, l'istanza di rimborso è stata ritenuta tardiva nella parte oggetto del diniego. Il diniego è stato dichiarato legittimo; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Norma applicabile ratione temporis che disciplina la procedura di rimborso tributario; il termine biennale di decadenza per l'azione di rimborso si valuta rispetto all'originario versamento e, in assenza dei presupposti per una sospensione o riapertura, può portare alla decadenza del diritto al rimborso.

  • art. 26, 2° comma, d.P.R. 633/1972

    Consente la rettifica mediante nota di credito per le fatture inesatte; rilevante ai fini della regolarizzazione contabile e dell'emissione tempestiva dei documenti correttivi (ad esempio entro l'anno per alcune fatture).

  • art. 30-ter d.P.R. 633/1972

    Introdotto successivamente e interpretato come norma che può prevedere che la domanda di rimborso sia proposta entro due anni decorrenti dalla restituzione al cessionario/committente; tuttavia la Commissione ha ritenuto la norma non applicabile ratione temporis al caso concreto e ha richiamato la sua natura di disciplina interpretativa rispetto ai termini di decadenza.

  • Cass. n. 25093/2019

    La Corte di Cassazione ha affermato che il soggetto passivo può beneficiare del termine speciale per ottenere il rimborso solo per l'imposta che abbia restituito al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo: la semplice richiesta del committente o una restituzione spontanea non sono sufficienti a scongiurare la decadenza dall'azione di rimborso tributario.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-427/10 (15/12/2011)

    Il principio di effettività del diritto dell'Unione non osta a termini di prescrizione/decadenza più brevi per il rimborso tributario rispetto all'azione civile, purché il soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso nei confronti dell'Amministrazione quando sia stato costretto a rimborsare il committente a seguito di un recupero amministrativo; se la normativa nazionale privasse totalmente questa possibilità sarebbe incompatibile con il diritto UE.

Massime di principio

  • Il fornitore che abbia erroneamente applicato un'IVA maggiore può chiedere il rimborso all'Amministrazione, ma il termine per l'azione tributaria è regolato dalla normativa vigente ratione temporis (art. 21 d.lgs. 546/1992 per i casi anteriori all'art. 30-ter) e può portare a decadenza se non rispettato.
  • Per far decorrere il termine biennale dalla restituzione fatta al committente (anziché dalla data dell'originario versamento), è necessario che la restituzione sia stata effettuata in esecuzione di un provvedimento coattivo a carico del prestatore: le restituzioni spontanee non sono sufficienti.
  • Se possibile, emettere tempestivamente note di credito (entro i termini previsti) per limitare i rischi di decadenza e semplificare le richieste di rimborso all'Amministrazione.
  • Se l'operazione di rimborso riguarda periodi anteriori all'entrata in vigore di norme interpretative successive (es. art. 30-ter), verificare la normativa applicabile ratione temporis: non sempre le novità sono retroattive.
  • Conservare documentazione delle comunicazioni con il committente, delle somme effettivamente restituite e di eventuali atti amministrativi di recupero notificati: sono prove decisive per dimostrare l'esistenza di un provvedimento coattivo o l'effettivo obbligo di restituzione.
  • In assenza di provvedimento coattivo e se il rimborso tributario è decaduto, valutare l'azione civile verso il committente per ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal prestatore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.