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Sentenza

Sentenza del 02/05/2024 n. 11873 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A.A. aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate dall’INPS sulla pensione per gli anni 2010-2015: 69.904 euro, o, in subordine, 46.825 euro per il periodo non decaduto. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la CTP di Pescara aveva respinto il ricorso, dichiarando decaduta la domanda per il periodo 1° gennaio 2010-22 marzo 2013 e ritenendo provata la residenza fiscale italiana per gli anni residui. La CTR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 174/7/2020 del 4 marzo 2020, aveva invece riconosciuto per il periodo non decaduto la residenza fiscale del contribuente in Bangladesh e il suo assoggettamento alla tassazione in quel Paese, confermando il diniego per il periodo decaduto. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: (1) la Convenzione Italia-Bangladesh non dovrebbe applicarsi se manca un effettivo prelievo fiscale nello Stato estero, per evitare la doppia non imposizione; (2) il certificato fiscale prodotto non sarebbe idoneo secondo la Convenzione; (3) la regola sull’assoggettamento a imposizione, pur senza prelievo effettivo, non sarebbe estensibile dai dividendi alle pensioni; (4) la residenza in Bangladesh sarebbe stata accertata sulla base di documenti non probanti ai fini convenzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che la decadenza per il periodo 1° gennaio 2010-22 marzo 2013 era coperta da giudicato interno, non essendo stata impugnata dal contribuente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione; il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l’Agenzia non aveva riprodotto né localizzato adeguatamente il certificato contestato. Il primo e il terzo motivo sono stati respinti: ai fini convenzionali è sufficiente l’assoggettamento potenziale e illimitato a imposizione nello Stato di residenza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo prelievo nel periodo; tale principio si applica anche alle pensioni e non soltanto ai dividendi. La Corte ha inoltre osservato che il rischio di doppia non imposizione è affrontato dalla Convenzione attraverso lo scambio di informazioni. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione: 4.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Convenzione Italia-Bangladesh contro le doppie imposizioni, art. 4

    Quanto al requisito della residenza risulta evidente che il motivo qui esaminato tenda, sub specie della dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, ciò che, come è noto, è precluso in sede di legittimità.

    La residenza convenzionale può essere accertata dal giudice di merito sulla base degli elementi concreti relativi al domicilio e alla sede principale degli interessi; in cassazione non è possibile sostituire a tale valutazione una diversa lettura delle prove.

  • Convenzione Italia-Bangladesh contro le doppie imposizioni, art. 18

    La prima norma stabilisce, infatti, che "(f)atte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni pagate analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato".

    In via generale, le pensioni da cessato impiego sono imponibili soltanto nello Stato contraente di residenza del beneficiario, salvo l’eccezione prevista dall’art. 19, paragrafo 2.

  • Convenzione Italia-Bangladesh contro le doppie imposizioni, art. 19, paragrafo 2, lettera b)

    L'art. 19, par. 2 lett. b), per quanto qui d'interesse, prevede che "(t)uttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità".

    La regola dell’art. 18 è derogata, per le pensioni considerate dalla disposizione, quando il beneficiario è residente e cittadino dell’altro Stato contraente: in tal caso la potestà impositiva spetta esclusivamente a quest’ultimo.

  • Convenzione Italia-Bangladesh contro le doppie imposizioni, art. 26

    L'esigenza, comunque, di evitare che l'applicazione della disciplina convenzionale possa risolversi in una doppia non imposizione, evidenziata dall'Amministrazione finanziaria a sostegno del primo motivo di ricorso, resta soddisfatta da quanto previsto dall'art. 26 della Convenzione in tema di scambio di informazioni tra le Autorità dei Paesi contraenti.

    La Convenzione affronta il rischio di doppia non imposizione attraverso la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati contraenti; tale rischio non giustifica, da solo, l’esclusione dei benefici convenzionali quando non vi sia stato un prelievo effettivo nello Stato di residenza.

  • Convenzione Italia-Bangladesh contro le doppie imposizioni, art. 28, paragrafo 2

    L'art. 28, paragrafo 2 della Convenzione, stabilisce, infatti, che "(l)e istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione".

    La domanda di rimborso convenzionale deve essere presentata entro i termini dello Stato tenuto al rimborso e accompagnata da un attestato ufficiale dello Stato di residenza che certifichi la sussistenza delle condizioni per beneficiare della Convenzione.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, codice di procedura civile

    In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell' art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

    Chi fonda un motivo di cassazione su documenti del giudizio di merito deve riprodurne il contenuto rilevante oppure indicarne puntualmente collocazione e modalità di acquisizione o produzione, così da consentirne l’esame alla Corte; in mancanza, la censura è inammissibile.

Massime di principio

  • Per applicare una convenzione contro le doppie imposizioni, il requisito della residenza fiscale nello Stato estero può essere soddisfatto dall’assoggettamento potenziale e illimitato alla sua potestà impositiva: non è necessario dimostrare che nel periodo considerato sia stata concretamente pagata un’imposta.
  • La regola convenzionale sulla tassazione delle pensioni va letta insieme alle eventuali eccezioni previste per categorie specifiche di beneficiari, come quelle collegate alla residenza e alla cittadinanza.
  • La residenza convenzionale non coincide necessariamente con la sola iscrizione anagrafica: il giudice può valutarla alla luce del domicilio e della sede principale degli interessi personali ed economici, sulla base dell’insieme delle prove.
  • In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio presentando come violazione di legge una contestazione che riguarda, in realtà, l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • Chi contesta l’idoneità di un documento in cassazione deve riprodurlo o indicare con precisione dove e come è stato acquisito o prodotto; un richiamo generico rende la censura inammissibile.
  • Il termine per chiedere il rimborso resta quello previsto dalla legislazione dello Stato tenuto al pagamento; le annualità per le quali la decadenza sia stata definitivamente accertata non possono essere riaperte in assenza di impugnazione della relativa statuizione.

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