Cassazione Civile, Ordinanza n. 22606/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha domandato la correzione materiale di una precedente ordinanza della Corte di cassazione, sostenendo che fosse erroneo il passaggio in cui si dava atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. A fondamento dell'istanza ha richiamato la propria ammissione, in via provvisoria e anticipata, al patrocinio a spese dello Stato, assumendo che tale circostanza escludesse l'applicazione del c.d. raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'istanza di correzione materiale. Ha affermato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando definisca il giudizio con rigetto, inammissibilità o improcedibilità, di attestare i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Ha quindi rigettato il ricorso e dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Il giudice dell'impugnazione, quando definisce il giudizio con integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la declaratoria riguarda i presupposti processuali dell'obbligazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
L'ulteriore importo da versare è commisurato a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto.
sopravvengano i presupposti di cui all'art. 136 T.U.S.G.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocabile anche dopo la definizione del giudizio se sopravvengono i presupposti di legge per la revoca.
natura tributaria del contributo unificato
La Corte richiama la natura tributaria del contributo unificato per affermare che la verifica della debenza in concreto spetta alla competente amministrazione e non al giudice civile ordinario.
come modificato dalla I. 228/12
È richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non impedisce al giudice dell'impugnazione, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- La declaratoria relativa all'ulteriore contributo unificato ha natura processuale e non equivale a una decisione definitiva sulla debenza sostanziale del tributo, la cui verifica concreta spetta all'amministrazione competente.
- La revocabilità dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giustifica che, al momento della decisione dell'impugnazione, il giudice consideri comunque sussistenti i presupposti per l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore importo.
- Quando il giudizio di impugnazione si conclude con una pronuncia negativa sul ricorso, il giudice deve limitarsi ad attestare il verificarsi della condizione processuale prevista dalla legge per il raddoppio del contributo, senza pronunciarsi sulla debenza in senso pieno del tributo.
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