Cassazione Penale, Sentenza n. 44590/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/04/2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in ordine al procedimento R.G.N.R. n. 9320/2015, ha revocato la sentenza n. 6/2016 di non luogo a procedere e ha fissato l'udienza preliminare. Il ricorrente, mediante i suoi difensori, lamentava: (i) contraddittorietà della motivazione per avere il GIP valutato la documentazione del Pubblico Ministero ma non quella difensiva; (ii) carenza di motivazione rispetto alla documentazione prodotta dalla difesa; (iii) carenza di motivazione circa il requisito della "casualità"; inoltre il ricorrente prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 437 c.p.p. (contestando la mancata riconoscibilità, all'imputato, della facoltà di impugnare il provvedimento di revoca, pur prevista per il Pubblico Ministero in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto che non è consentito all'imputato impugnare l'ordinanza che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere, poiché l'art. 435 c.p.p. rinvia "con le forme" dell'art. 127 c.p.p. ma non prevede impugnabilità, mentre l'art. 437 c.p.p. attribuisce espressamente il potere di impugnazione al Pubblico Ministero per il diverso provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca. La Corte si è richiamata alla consolidata giurisprudenza (Sezioni Unite) che giustifica tale soluzione per ragioni di coerenza del sistema e di tutela della ragionevole durata del processo; ha altresì respinto la questione costituzionale sollevata dal ricorrente. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
citato come riferimento alle "forme" procedurali
richiamato quale modalità procedurale generale; il rinvio "con le forme" non implica di per sé impugnabilità del provvedimento quando non espressamente prevista
disciplinante il procedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere
prevede che il procedimento si svolga "con le forme" dell'art. 127 c.p.p., ma non riconosce espressamente impugnabilità immediata dell'ordinanza che dispone la revoca
disciplinante l'impugnabilità in favore del Pubblico Ministero
attribuisce espressamente al Pubblico Ministero la facoltà di impugnare il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revoca; tale previsione contrasta con la possibilità per l'imputato di impugnare il provvedimento di revoca, che perciò è ritenuto non impugnabile
art. 263, comma 5 cod. proc. pen.
richiamato a titolo esemplificativo nella giurisprudenza
esempio di rinvio 'a norma dell'art. 127' che consente l'impugnazione quando il rinvio è recettizio e non meramente formale
citato in relazione alla sanzione pecuniaria
norma che legittima la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende per il caso di inammissibilità del ricorso
art. 111 Cost.
richiamato nel senso di escludere conflitto tra la disciplina e il principio costituzionale
la Corte ha ritenuto che la disciplina codicistica non confligge con il diritto di impugnare sentenze e provvedimenti sulla libertà personale così come previsto dall'art. 111 Cost.
art. 3 Cost.
sollevato dal ricorrente nella questione di legittimità
la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e non in contrasto con il principio di uguaglianza così come interpretato nel caso
art. 24 Cost.
sollevato dal ricorrente nella questione di legittimità
la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e non in contrasto con il diritto di difesa così come garantito dalla Costituzione
Massime di principio
- L'ordinanza del GIP che dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere non è impugnabile dall'imputato in Cassazione quando il codice non prevede espressamente il mezzo di impugnazione per l'imputato.
- L'articolazione tra art. 435 e art. 437 c.p.p. configura una tutela differenziata: il Pubblico Ministero può impugnare l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca, mentre l'ordinanza che dispone la revoca avvia il nuovo procedimento e non è sindacabile immediatamente dall'imputato.
- Questioni di motivazione o di valutazione di documenti prodotte dalla difesa rispetto all'atto di revoca, se il provvedimento di revoca non è impugnabile, devono essere dedotte e contestate nel corso del successivo procedimento (es. nel dibattimento o con i rimedi previsti nel nuovo processo) e non mediante immediata impugnazione dell'ordinanza di revoca.
- La mancata impugnabilità immediata ha una giustificazione di sistema collegata alla tutela della ragionevole durata del processo e all'evitare ricorsi episodici e ripetuti su provvedimenti incidentali, salvo che siano coinvolti diritti fondamentali quali la libertà personale.
- La possibilità per il Pubblico Ministero di riproporre una nuova istanza di revoca richiede l'emersione di nuovi elementi; non è consentita una ripetizione della stessa istanza fondata sul medesimo quadro probatorio già valutato negativamente.
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