Cassazione Civile, Ordinanza n. 31823/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un imprenditore individuale ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento resa dal Tribunale su istanza del pubblico ministero. La questione riguardava il computo, ai fini della verifica del superamento del limite dimensionale previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., anche di rilevanti debiti tributari dell'imprenditore non derivanti dall'esercizio della ditta individuale, ma connessi a evasione IVA e all'accertata qualità di socio occulto di una società di fatto e di amministratore di fatto di più società. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 1 l. fall. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., sostenendo che i debiti estranei all'attività d'impresa individuale non dovessero essere considerati nel calcolo del passivo rilevante ai fini della fallibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, per l'imprenditore individuale, ai fini dell'insolvenza non si distingue tra debiti civili e commerciali, poiché tutti i debiti fanno capo al medesimo soggetto persona fisica e non esiste una soggettività distinta della ditta. Ha quindi esteso tale principio anche alla verifica del limite dimensionale dell'ammontare dei debiti ex art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., osservando che tutti i debiti dell'imprenditore individuale devono essere computati unitariamente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. c)
per l'imprenditore individuale, ai fini della verifica dei limiti dimensionali rilevano tutti i debiti facenti capo alla persona fisica, senza distinguere tra debiti connessi o meno all'esercizio dell'impresa.
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova, ma non ritenuto decisivo perché la questione è risolta sul piano della imputazione unitaria dei debiti all'imprenditore individuale.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per l'imprenditore individuale, la verifica dei presupposti oggettivi della fallibilità va compiuta considerando unitariamente tutti i debiti riferibili alla persona fisica, senza distinzione tra obbligazioni di natura civile, commerciale o tributaria.
- La ditta individuale non ha soggettività distinta dal titolare: ne consegue che ogni obbligazione del titolare concorre alla valutazione dell'esposizione debitoria rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento.
- Il principio di irrilevanza della natura dei debiti, affermato per il presupposto dell'insolvenza, si applica a maggior ragione alla verifica del limite dimensionale fondato sull'ammontare dei debiti dell'imprenditore individuale.
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