Ordinanza n. 2760/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 9 settembre 2025, conosciuto il 13 gennaio 2026, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nel 2023, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, deducendo censure non dettagliate nell’ordinanza ma ritenute prima facie fondate in relazione alla documentazione prodotta. In particolare, il giudizio cautelare ha riguardato l’asseverazione prevista dall’art. 44 d.l. n. 73/2022 e la richiesta di rilascio dell’attestato di idoneità alloggiativa. La Prefettura e il Ministero hanno eccepito la tardività del ricorso; tale eccezione è stata superata perché l’atto era stato notificato al domicilio telematico eletto nella domanda e non personalmente all’interessato, sicché non risultava determinabile la data della sua effettiva conoscenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto superabile l’eccezione di irricevibilità per tardività, non essendo provata la decorrenza del termine dalla conoscenza effettiva dell’atto da parte del ricorrente. Nel sommario esame cautelare ha ravvisato profili di fondatezza delle censure, soprattutto con riguardo all’asseverazione prevista dall’art. 44 d.l. n. 73/2022 e alla richiesta di attestato di idoneità alloggiativa. Ha quindi accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo il provvedimento impugnato e imponendo all’Amministrazione di riesaminare l’intera documentazione, opportunamente integrata nel contraddittorio procedimentale secondo collaborazione e buona fede. Il ricorrente dovrà trasmettere all’Amministrazione e depositare in giudizio la documentazione attestante che l’autore dell’asseverazione possiede i requisiti previsti dall’art. 1 l. n. 12/1979, ossia l’iscrizione all’albo professionale dei ragionieri e la comunicazione all’Ispettorato del lavoro dello svolgimento dell’attività di assistenza in materia lavoristica, previdenziale e assistenziale. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 14 luglio 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate all’esito.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha sospeso il provvedimento impugnato ai fini del riesame.
art. 44 d.l. 21 giugno 2022, n. 73
Richiamato in relazione all’asseverazione necessaria nella procedura per il nulla osta al lavoro subordinato e alla richiesta di attestato di idoneità alloggiativa.
art. 1 l. 11 gennaio 1979, n. 12
a) iscrizione all’albo professionale dei ragionieri; b) comunicazione al coesistente Ispettorato del lavoro dello svolgimento dell’attività di assistenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale
Il TAR ha richiesto la documentazione comprovante il possesso, da parte dell’autore dell’asseverazione, dei requisiti professionali e dell’avvenuta comunicazione all’Ispettorato del lavoro.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione comunica un provvedimento al domicilio telematico eletto nella domanda, anziché personalmente all’interessato, la decorrenza del termine per impugnarlo non può essere ancorata automaticamente alla data della comunicazione se non è dimostrabile la data di effettiva conoscenza del destinatario.
- In sede cautelare, la presenza di profili di fondatezza concernenti la verifica dell’asseverazione e della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa può giustificare la sospensione del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro e il riesame integrale della posizione.
- Il riesame procedimentale disposto in sede cautelare deve svolgersi nel contraddittorio con gli interessati, secondo i principi di collaborazione e buona fede, consentendo l’integrazione della documentazione rilevante.
- Ai fini della validità dell’asseverazione richiamata dall’art. 44 d.l. n. 73/2022, l’amministrazione può richiedere la prova che il professionista autore possieda i requisiti previsti dall’art. 1 l. n. 12/1979, inclusa l’iscrizione all’albo professionale pertinente e la comunicazione all’Ispettorato del lavoro dell’attività di assistenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
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