Cassazione Penale, Ordinanza n. 40603/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bolzano che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo come unico motivo il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna tra i fatti oggetto del giudizio e due analoghi episodi delittuosi commessi in data 6 dicembre 2021. Sosteneva, in sostanza, che le condotte dovessero essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso e quindi trattate come fatti avvinti dalla continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso la continuazione valorizzando la notevole distanza temporale tra gli episodi e la loro maturazione in circostanze occasionali e non preventivabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla continuazione esterna fosse meramente reiterativa di argomenti già correttamente vagliati e respinti dal giudice di appello, il quale aveva escluso il medesimo disegno criminoso in ragione della distanza temporale e dell'occasionalità dei fatti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della condanna oggetto di impugnazione; dalla sentenza emerge solo che si tratta del reato principale contestato, senza ulteriori precisazioni sul contenuto applicativo.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
- Il riconoscimento della continuazione esterna richiede l'emersione di un medesimo disegno criminoso; la sola analogia tra episodi non è sufficiente se la distanza temporale e il contesto fattuale depongono per condotte occasionali e non preventivabili.
- In sede di legittimità, la valutazione del giudice di merito sull'assenza del medesimo disegno criminoso è censurabile solo se la motivazione risulti manifestamente illogica o giuridicamente errata; la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti non basta a fondare l'accoglimento del ricorso.
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